APPALTI
Autore: Massimo Francesco Dotto e Gerardo Granato
ASSINEWS 365 – Luglio-Agosto 2024
Col recente parere di precontenzioso, n. 159 del 26.3.2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche ha svolto una serie di considerazioni in merito al comportamento che la stazione appaltante deve adottare qualora l’impresa aggiudicataria sia colpita da una informazione interdittiva antimafia.
A tal proposito, l’Autorità ha in primo luogo rilevato un raccordo tra la disciplina del codice antimafia e quella del codice dei contratti pubblici, assente nel previgente codice del 2006, chiarendo che le situazioni valorizzate nel codice antimafia ai fini dell’adozione della documentazione antimafia costituiscono cause di esclusione dalla gara e non solo impedimenti alla stipula del contratto.
Invero, l’articolo 80 comma 2, d.lgs. 50/2016, in tema di possesso dei requisiti generali sancisce che “Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo codice”.
Di conseguenza, l’Autorità ha evidenziato che il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante per ipotizzare eventuali esclusioni basate su proprie valutazioni.
Alla luce della considerazione per cui “uno dei principi più rilevanti negli appalti è quello del la continuità nel possesso dei requisiti, che devono essere posseduti a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e permanere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica”, l’ANAC si è definitivamente pronunciata sull’obbligo, in capo alla stazione appaltante, di conformarsi al provvedimento interdittivo prefettizio e annullare l’aggiudicazione in autotutela, anche se l’esito dell’informativa interdittiva sia sopraggiunta alla medesima.
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