RCA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 354 – luglio-agosto 2023
La clausola che esclude la copertura R.C.A. nel caso il veicolo sia condotto da persona diversa dal contraente è diffusa, e prevista persino dal “contratto-base” approvato dal d.m. 54/20. Ma della sua validità è lecito dubitare
1.Premessa
Un antico e maschilista proverbio recita che “le automobili sono come le mogli: non si prestano”. La lepidezza dell’ignoto autore di questo brocardo potrà far sorridere, ma dal punto di vista assicurativo il principio sarebbe ineccepibile, se chi concede il prestito (del veicolo, ovviamente, non della moglie) ha stipulato una polizza con clausola di “guida esclusiva”.
La clausola di guida esclusiva è quel patto in virtù del quale l’assicuratore della r.c.a. si obbliga a tenere indenne l’assicurato dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo, ma soltanto se al momento del sinistro il mezzo fosse condotto dall’assicurato stesso; oppure da persona (o dalle persone) indicate nel contratto. Diversamente, il rischio di responsabilità civile resta escluso.
Questa clausola pone all’interprete due problemi: a) se sia opponibile al terzo danneggiato in caso di sinistro; b) se sia valida nei rapporti tra assicurato e assicuratore. Di questi problemi vorrei telegraficamente occuparmi nel presente scritto.
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