di Bianca Pascotto
È stata interessata la Corte Costituzionale in merito al divieto di circolazione del veicolo immatricolato all’estero per chi ha trasferito in Italia la propria residenza da oltre 60 giorni.
Questo divieto era previsto dall’art. 93 comma 1 bis del Codice della Strada e pesanti erano le sanzioni (tra cui il sequestro del veicolo e l’eventuale confisca, oltre la sanzione pecuniaria da € 711 ad € 2.842) per chi veniva colto in flagrante, eccezion fatta per le ipotesi in cui:
1) il veicolo fosse concesso in leasing o in locazione a freddo da società non sedente in Italia;
2) il veicolo fosse concesso in comodato da società non sedente in Italia a persona residente in Italia e legata da un rapporto di lavoro con la società comodante.
Ora sappiamo che con la Legge 238 del 23.12.2021 (Legge Europea 2018-2020) detto articolo è stato parzialmente abrogato nei commi 1 bis, ter, quater, quinquies e 7 bis e ter ed è stato inserito l’art. 93 bis – entrato in vigore nel febbraio di quest’anno – che disciplina in modo differente la fattispecie che attiene principalmente al fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli.
IL FATTO
Tizio, italiano residente in Italia, è alla guida del veicolo intestato alla moglie che risiede in Slovacchia e che si trovava temporaneamente in Italia con il proprio veicolo immatricolato in Slovacchia.
Fermato per un ordinario controllo, Tizio viene multato ai sensi dell’art. 93 c.d.s. e ricorre avanti il Giudice di Pace di Massa Carrara per ottenere l’annullamento della contravvenzione.
Il Giudice di Pace ritiene che l’articolo in questione violi ben 7 precetti costituzionali (artt. 3, 10, 11, 41, 42, 77 e 117), nonché i precetti racchiusi nel Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e rimette la questione alla Corte Costituzionale.
Al contempo Tizio si rivolge alla Corte di Giustizia con ricorso avverso la Prefettura di Massa Caparra, sostenendo l’esistenza di un contrasto tra la norma italiana e l’art. 63 del TFUE.
LA SOLUZIONE
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