LA CORREZIONE DI UN REFUSO NELLA CIRCOLARE 23/E SPIAZZA TUTTI. MA È LA NORMA A PREVALERE
di Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani
La correzione di un refuso, a cura dell’Agenzia delle Entrate, sulla recente circolare avente per oggetto la detrazione del 110% ha spiazzato tutti e creato ulteriore confusione. Ma il dettato letterale della norma pare propendere sulla possibilità che con l’inizio dei lavori successivamente al 30 giugno sia possibile fruire della detrazione maggiorata per le spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre. L’Agenzia ha emanato, lo scorso 23 giugno, la circolare 23/E avente a oggetto una ricognizione dei principali chiarimenti in merito al superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020 e alle opzioni, per la cessione e lo sconto in fattura, di cui al successivo art. 121.

Nella prima versione pubblicata (pag. 6), l’Agenzia delle entrate aveva affermato che, per effetto delle modifiche intervenute, il superbonus si applicava alle spese sostenute entro il: (…) 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 sia stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (…); la data iniziale del 30/09/2022 è stata immediatamente modificata, con la data del 30/06/2022, e il documento iniziale è stato “sostituito il 24 giugno 2022 per mero refuso materiale a pagina 6, rigo 1)”. La modifica intervenuta ha creato immediatamente problemi interpretativi poiché si è innescato il dubbio sulla possibilità di presentazione delle comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILAS) dopo la data del 30/06/2022.

Per taluni, l’Agenzia delle entrate, con la detta correzione, ha rivisto la propria posizione iniziale, con la conseguenza che la scadenza per la presentazione della CILAS resta fissata al 30/06/2022 e che la proroga al 31/12/2022 può essere utilizzata soltanto dai contribuenti per i lavori avviati entro tale data (30/06/2022) ma che al 30/09/2022 hanno raggiunto il 30% dell’intervento complessivo.

Posto che si tratterebbe, comunque, di una mera interpretazione delle norme, si ritiene che l’Agenzia delle entrate non abbia assolutamente interpretato la norma in modo diverso, naturalmente sui lavori eseguibili sulle unifamiliari che possono fruire del 110%, ai sensi dell’art. 119 del dl 34/2020, ma abbia esclusivamente indicato il termine di legge corretto.

La correzione del refuso (pagina 6 rigo 1 della circolare 23/E/2022) si è reso necessario perché i commi 1 e 4 del vigente art. 119 del dl 34/2020 indicano espressamente la data del 30/06/2022 quale scadenza “naturale” della detrazione maggiorata per le persone fisiche indicate nella lett. b) comma 9 del medesimo art. 119 mentre la condizione del 30% dell’intero intervento al 30/09/2022 è presente nel comma 8-bis dello stesso art. 119; peraltro, la scadenza del 30/06/2022 e quella del 31/12/2022 sono separate, rispetto a quella del 30/06/2022, dalla parola “ovvero” (congiunzione disgiuntiva). Il citato comma 8-bis, in effetti, dispone chiaramente che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (…).

Dovendo dare priorità, quindi, al contenuto normativo e al relativo tenore letterale, si ritiene che l’Agenzia delle entrate abbia indicato, correttamente, la scadenza del 30/06/2022 (correggendo quella errata del 30/09/2022, che non esiste) quale scadenza naturale per la fattispecie indicata ricordando, in aggiunta, che è possibile applicare (quindi, fruire) del superbonus anche per le spese che saranno sostenute entro il prossimo 31/12, nel rispetto della condizione che i lavori siano eseguiti al 30/09/2022 per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel computo del quale posso non essere considerati anche i lavori non agevolati con il 110%. Concludendo, quindi, non vi è alcuna correzione dei termini e nemmeno un divieto, del tutto assente nelle disposizioni richiamate riconducibili al superbonus, per l’inizio dei lavori successivamente al 30 giugno ma soltanto la previsione dell’ulteriore possibilità che permette, anche nel caso della presentazione di una CILAS successivamente al 30/06/2022, di fruire del 110% per le spese sostenute fino a fine 2022, sempre che i lavori al 30/09/2022, magari iniziati anche nel medesimo mese di settembre, abbiano raggiunto la percentuale richiesta del 30%.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Nel Terzo settore un argine al 110% arriva dai compensi spettanti ai consiglieri
di Giulia Provino
Icompensi dei consiglieri frenano il Superbonus 110%. Se al 1°giugno 201, i membri del consiglio di amministrazione continuano a percepire indennità, allora la fonazione non può avvalersi della peculiare modalità di determinazione dei limiti dei costi ammessi al 100% prevista per le Onlus. Così la risposta delle Entrate n. 340 del 23/6/2022. Per le Onlus, le Odv e le Aps, il Superbonus spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio oggetto degli interventi agevolabili sia o meno costituito in condominio e, dunque, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà di questi. Tuttavia, con riferimento l’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile, l’applicazione del beneficio fiscale è subordinata alla sussistenza di due ineludibili condizioni: deve trattarsi di una Onlus, Odv o Aps che si occupa di servizi socio-sanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito in data certa anteriore al 1° giugno 2021. Con riferimento alla condizione che “i membri del Consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica”, analogamente a quanto previsto per la detenzione degli immobili, secondo l’Agenzia delle entrate la condizione deve sussistere dalla data di entrata in vigore della disposizione in questione, vale a dire dal 1° giugno 2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione del Superbonus. Pertanto, nel caso in esame, considerato che i componenti del consiglio di amministrazione al 1° giugno 2021 percepivano ancora i compensi, la fondazione non potrà avvalersi della modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al Superbonus disciplinata per le Onlus, le Odv e le Aps.
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