Giulia Provino
Nella polizza mista solo la quota del premio assicurativo sulla vita che copre specificamente il rischio morte è deducibile. Lo afferma la sentenza della Ctp Reggio Emilia n. 135/2022 del 6/6/2022. Il caso riguarda la deducibilità di un premio assicurativo avente lo scopo di coprire, in capo ad un’associazione professionale, il rischio di morte degli assicurati, in particolare degli “esponenti” più importanti dell’associazione. Nel caso in esame, il premio versato ha una duplice natura di investimento risparmio e di copertura rischio morte e secondo il fisco, solo l’ammontare del premio che coprirebbe il rischio morte degli assicurati è deducibile, essendo il resto del premio da qualificare, solo, come investimento finanziario e, pertanto, non deducibile. Infatti, in caso di polizze miste (finanziaria ed assicurativa sulla vita), ha natura assicurativa solo la quota che copre specificamente il rischio morte; ed è solo questa parte che deve ritenersi deducibile, in quanto solo questa parte è inerente, essendo un costo “legato” alla produzione del reddito di impresa o di lavoro autonomo.

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