Dario Ferrara
Annullata la condanna per lesioni personali colpose al datore dopo l’infortunio al dipendente. E ciò benché il sinistro avvenga perché i guanti a disposizione del lavoratore si rivelano inadeguati. L’imprenditore, tuttavia, ha affidato a un consulente la scelta dei dispositivi di protezione individuali e non si può condannarlo per responsabilità oggettiva: è vero, l’incarico affidato alla società specializzata non equivale a una delega di funzioni in materia di sicurezza, ma risulta comunque necessario approfondire la natura della consulenza e verificare dunque se il datore si trova nelle condizioni di fatto per uniformarsi alla regola che si ritiene violata. È quanto emerge dalla sentenza 22628/22, pubblicata il 10 giugno dalla quarta sezione penale della Cassazione. È accolto uno dei motivi di ricorso proposti dal responsabile della cooperativa, mentre il sostituto procuratore concludeva per l’inammissibilità. Risulta guaribile in sei mesi la lesione riportata alle mani dall’operaio: all’imputato si addebita la violazione dell’articolo 18, comma primo lettera d), del decreto legislativo 81/2008. Trova ingresso la censura secondo cui la colpa risulta ravvisata sulla sola base della causazione dell’evento: i guanti “incriminati”, lamenta la difesa, sono stati adottati in quaranta punti vendita dopo la consulenza della società specializzata e il vaglio del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Viene in rilievo il principio di esigibilità laddove la colpa ha un versante oggettivo e uno soggettivo: da una parte la condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, dall’altra la possibilità dell’agente di osservare la regola. Bisogna accertare, nel nostro caso, quanto la consulenza influenzi l’esigibilità del comportamento dovuto. Il giudice deve verificare quanto sia ampio oltre che specifico l’incarico conferito. E quanto sia complessa la scelta di adeguati dispositivi di protezione: altrimenti si pone a carico del datore «un’inaccettabile responsabilità penale di posizione», che sconfina nella responsabilità oggettiva. Da valutare anche esperienza e professionalità del consulente. La parola passa al giudice del rinvio.
Dario Ferrara
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