IL DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI, PUBBLICATO IN GAZZETTA, È IN VIGORE DAL 22 GIUGNO
di Franco Ricca
È scattata la riduzione dell’Iva sulla sanità non convenzionata: le prestazioni di ricovero e cura pagheranno l’aliquota agevolata del 10% in luogo del 22% e beneficeranno dell’esenzione dall’imposta sulla quota corrispondente all’onorario del professionista sanitario riaddebitato al paziente. Lo prevede il dl semplificazioni n. 73 del 21 giugno 2022, pubblicato in G.U. n. 143 del 21/6/2022.

Prestazioni di ricovero e cura. Con la riformulazione del n. 18) dell’art. 10 del dpr 633/72, che esenta dall’imposta le prestazioni di diagnosi e cura alla persona rese nell’esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, l’esenzione viene estesa anche alla prestazione sanitaria che costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona da cliniche e case di cura non convenzionate, che a loro volta abbiano acquistato la prestazione sanitaria presso un professionista in regime di esenzione; in questo caso, la prestazione di ricovero e cura è esente fino a concorrenza del corrispettivo dovuto al professionista. In sostanza, entro tali limiti, la prestazione di ricovero e cura, non rientrante nell’esenzione prevista dal punto 19) dell’art. 10 giacché resa da soggetti non convenzionati, viene riconosciuta esente ai sensi del punto 18). Per esempio, se la clinica paga al chirurgo libero professionista un onorario di 20.000 euro e fattura al paziente l’importo di 30.000 euro quale prezzo complessivo della prestazione di ricovero e cura, fatturerà 20.000 euro in regime di esenzione e i restanti 10.000 euro in regime di imponibilità al 10%; sul paziente, quindi, graverà un’imposta di 1.100, anziché di 6.600 euro come accadeva prima. Il settore sanitario è inoltre interessato dalle modifiche derivanti dalla sostituzione, ad opera dello stesso art. 18 del dl 73/2022, del n. 120) della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72. Il nuovo testo di tale disposizione prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% anche: alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggior comfort alberghiero, non rientranti nelle esenzioni di cui ai nn. 18) e 19) dell’art. 10, delle quali si è detto prima; alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie, convenzionate e non; alle prestazioni di maggior comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso strutture sanitarie convenzionate; in questo caso, quindi, l’aliquota agevolata, prima applicabile anche alle prestazioni rese nei confronti di pazienti di strutture non convenzionate, è più limitata.

Esterometro. L’art. 12 del dl 73/2022 ha riformulato la disciplina della comunicazione telematica all’agenzia delle entrate delle operazioni scambiate da soggetti passivi residenti con soggetti esteri, contenuta nell’art. 1, c. 3-bis, dlgs 127/2015, al fine di escludere dall’obbligo anche le operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 ciascuna, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia. Entro il detto limite, pertanto, non dovranno più essere comunicate, ad esempio, le spese sostenute per servizi alberghieri, di ristorazione, di trasporto di persone fruiti all’estero, non soggetti ad Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-quater, dpr 633/72, nonché gli acquisti di beni che non transitano dal territorio nazionale, non soggetti ai sensi dell’art. 7-bis. La semplificazione, sebbene efficace dal 22 giugno, dovrebbe comportare la non punibilità delle violazioni di omessa o irregolare esecuzione dell’adempimento delle operazioni in esame commesse precedentemente, in base al principio statuito dall’art. 3, c. 2, dlgs 472/97. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio prossimo, i dati delle operazioni scambiate con soggetti esteri non dovranno essere trasmessi con il tracciato del c.d. esterometro, bensì secondo il formato della fatturazione elettronica via Sdi.

Lipe, Intrastat e reverse charge. La comunicazione delle liquidazioni periodiche del secondo trimestre dovrà essere trasmessa non più entro il 16, ma entro il 30 settembre; modelli Intrastat delle operazioni intracomunitarie non più entro il giorno 25, ma entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. L’art. 22 del dl proroga al 31 dicembre 2026 il regime dell’inversione contabile per le operazioni indicate alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) dell’art. 17, c. 6, dpr 633/72 (telefonini, laptop, microprocessori, ecc.).
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