Ivass ha posto in pubblica consultazione il Provvedimento 7/2022 su requisiti professionali e domini internet che modifica il Reg. IVASS n. 40/2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.
Lo schema di Regolamento provvede, in particolare, a:
– emendare la disciplina dei requisiti professionali – con riguardo al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, e del titolo di studio estero equipollente – per adeguarla a quella recata dalla normativa primaria;
– introdurre l’obbligo di comunicare all’IVASS il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza da parte degli intermediari iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi e nell’Elenco annesso. L’obbligo si applica anche ai casi di sola promozione mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Riguardo al primo punto viene, in particolare, eliminato il riferimento alla durata quinquennale e all’anno integrativo con riferimento al possesso del diploma di istruzione secondaria superiore al fine di rendere la disposizione coerente con il vigente ordinamento scolastico, che prevede anche la possibilità di svolgimento del corso di studi superiori in quattro anni, mantenendo invariato il monte ore di frequenza complessivamente richiesto.
Con riferimento al titolo di studio equipollente, inoltre, l’intervento regolamentare tiene conto delle previsioni della Legge 11 luglio 2002, n. 148 (con cui l’Italia ha ratificato la Convenzione di Lisbona – Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, Lisbona 11 aprile 1997) che attribuisce la competenza del riconoscimento dei titoli di studio stranieri – per finalità diverse dal proseguimento degli studi universitari e dal conseguimento dei titoli universitari italiani (c.d. riconoscimento accademico, art. 2 L. 148/2002) – alle Amministrazioni interessate, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi (c.d. riconoscimento non accademico finalizzato, art. 5 L. 148/2002). In tale quadro giuridico, il concetto di equipollenza è stato pertanto superato e sostituito con la dizione titolo di studio estero corrispondente.
Riguardo al punto (ii), la misura introdotta si rende necessaria – precisa Ivass – per arginare il fenomeno delle truffe sui siti internet – che registrano un preoccupante incremento anche in ragione della forte accelerazione digitale degli ultimi anni, in parte connessa alla pandemia da Covid-19 – a tutela dei consumatori e, per altro verso, degli stessi intermediari. Tale misura secondo l’Istituto potrà determinare in loro favore una significativa riduzione del rischio di vedere i propri dati illegittimamente associati a siti internet non ufficiali.
Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all’IVASS, entro il 25 luglio 2022
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