L’obbligo di assicurazione per i professionisti vale solo per il Superbonus. Per gli altri bonus, la stipula della polizza non è richiesta. È la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate nella circolare 19/E pubblicata lo scorso 27 maggio. La circolare analizza le modifiche ai vari bonus edilizi sulla base del decreto antifrode e delle recenti novità in materia di cessione dei crediti.

Una parte della circolare è dedicata alle misure sanzionatorie e alle polizze di assicurazione di responsabilità civile. Per prima cosa, si ricorda come il decreto Sostegni ter abbia modificato l’articolo 119 del dl 34/2020 (il decreto Rilancio, che ha introdotto il Superbonus). In particolare, l’articolo 28 bis ha modificato il comma 14 dell’articolo 119 del dl rilancio, sostituendo le parole «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» con le seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». «In altri termini», precisano dalle Entrate, «il novellato comma 14 dell’articolo 119 prevede che – al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata – i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». Il professionista potrà stipulare un contratto di assicurazione: per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni (polizza single project); per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo); specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo). Le disposizioni si applicano alle asseverazioni sottoscritte a partire dal 26 febbraio 2022, ovvero la data di entrata in vigore del decreto Frodi.

Al termine di questa analisi normativa, dall’Agenzia arriva la precisazione in merito a quali bonus prevedano l’obbligo di assicurazione: «considerato che la disciplina relativa alle polizze assicurative di cui al comma 14 dell’articolo 119 non è richiamata dall’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), relativo ai Bonus diversi dal Superbonus, si ritiene che, per questi ultimi, la stipula della polizza non sia richiesta», il parere dell’Agenzia.
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