GIURISPUDENZA
Autore: Marco Rossetti
ASSINEWS 343 – luglio/agosto 2022
La responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’intermediario, un tempo limitata ad ipotesi marginali, negli ultimi dieci anni si è espansa a dismisura. Risultato: l’assicuratore è soggetto ad una sorta di responsabilità paraoggettiva, e l’intermediario all’azione di regresso
1.Un problema antico.
Il problema della responsabilità dell’assicuratore per il fatto degli ausiliari è tra i più dibattuti in dottrina.
Non a caso, la maggior parte degli autori che se ne sono occupati hanno rinunciato a formulare princìpi generali, ovvero li hanno formulati con molte riserve, ed hanno per lo più concluso che la configurabilità o meno della responsabilità dell’assicuratore per il fatto dell’ausiliario va accertata caso per caso, tenendo conto delle circostanze della singole fattispecie, ed innanzitutto dell’esistenza o meno del potere rappresentativo in capo all’ausiliario, della natura contrattuale od aquiliana dell’illecito, della eventuale colpa concorrente dell’assicurato.
Punctum pruriens dell’intera questione è stabilire se l’assicuratore debba rispondere sempre e comunque, ai sensi dell’art. 2049 c.c., del fatto dell’agente.
A tale problema – lasciato irrisolto dal codice delle assicurazioni1 – la giurisprudenza ha dato risposte non sempre uniformi.
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