CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CON I CHIARIMENTI ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITÀ NORMATIVE
di Fabrizio G. Poggiani
Per i contribuenti che eseguono interventi antisismici nel lasso temporale di vigenza della detrazione maggiorata del 110% resta preclusa la possibilità di optare per la fruizione di una detrazione più contenuta (dal 70% all’85%), come prevista dalle norme a regime. È possibile fruire del superbonus per interventi eseguiti su ruderi e fabbricati rurali, in tale ultimo caso anche se posseduti da società semplici, ma anche sulle unità abitative utilizzate come sede amministrativa dell’impresa che opera nei cantieri.

Queste alcune delle precisazioni fornite dalle Entrate con la circolare 23/E di ieri, avente a oggetto la detrazione maggiorata del 110% e la cessione e sconto in fattura. Si aggiunge alle precedenti (24/E/2020, 30/E/2020 e 19/E/2022) tenendo conto delle numerose modifiche succedutesi da l “decreto Rilancio” fino al dl 50/2022 (decreto Aiuti). In particolare, si prende atto della possibilità di fruire del 110% sulle spese sostenute sulle unifamiliari entro il prossimo 31/12, a condizione che al 30/09 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, tenendo conto anche dei lavori non agevolati per il relativo computo. Gli immobili devono essere detenuti sulla base di un titolo idoneo (proprietà, usufrutto, locazione, comodato e quant’altro) ma sempre fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni; è possibile fruire del 110% per gli interventi realizzati sulla casa canonica a cura del parroco o sul fabbricato rurale a uso abitativo, in tale ultimo caso anche se posseduto da una società semplice che, notoriamente, non esercita alcuna attività commerciale. Non può ritenersi strumentale all’attività di impresa, invece, l’abitazione dove risulta stabilita la sede amministrativa dell’imprenditore individuale che svolge un’attività sui cantieri (impiantisti, imbianchini, manovali e quant’altro). Con riferimento agli edifici interessati, ai fini della verifica di residenzialità dell’edificio, l’agenzia ribadisce che non deve essere conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone con la conseguenza, per esempio, che in presenza di un edificio con due abitazioni e un negozio nonché con due box pertinenziali delle abitazioni e un magazzino pertinenziale al negozio si rende necessario sommare la superficie delle due abitazioni e rapportare la detta superficie a quella totale dell’intero edificio, escludendo quella del magazzino.

È possibile fruire del 110% anche per gli interventi eseguiti sui ruderi, a prescindere dal catasto di iscrizione (terreni o fabbricati), a condizione che l’intervento non si qualifichi come una nuova costruzione mentre, per gli immobili utilizzati promiscuamente, la detrazione deve essere ridotta al 50%. Con riferimento alle spese ammissibili al superbonus, l’agenzia conferma che la spesa straordinaria dell’amministratore di condominio non è ammessa mentre rientra tra le spese ammissibili il compenso riconosciuto al medesimo amministratore per l’ulteriore ruolo svolto, per esempio, di responsabile dei lavori, di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 89 del dlgs 81/2008. Sul tema dei lavori antisismici viene confermata una tesi già formulata dalla commissione monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici che prende atto del tenore letterale del comma 4 dell’art. 119, il quale dispone l’innalzamento della detrazione al 110% “per gli interventi indicati dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del dl 63/2013”; pertanto, in tal caso, i contribuenti non possono scegliere di applicare le aliquote di detrazione più ridotte (dal 70% all’85%) per gli interventi antisismici eseguiti nel lasso temporale di vigenza del superbonus.

Non poteva mancare una cospicua parte relativa alle opzioni per cessione e sconto in fattura (§ 5) e, in particolare, per l’attività di controllo in presenza di concorso nella violazione, in presenza della quale, oltre all’applicazione del comma 1, dell’art. 9 del dlgs 472/1997, s’innesca anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e/o dei cessionari per il pagamento relativo all’entità della detrazione non spettante, oltre a sanzioni e interessi. Infine, per la quota Iva determinata in base al pro-rata definitivo alla fine dell’anno, il 110% potrà essere fruito soltanto nella dichiarazione relativa al periodo in cui il detto costo risulta sostenuto, facendo valere la detrazione maggiorata della quota di tributo indetraibile ed effettivamente rimasto a carico.

Edifici vincolati, ok Superbonus senza interventi trainanti
Giulia Provino
Ok al Superbonus 110% senza interventi trainanti per gli edifici vincolati. Gli interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 341 del 23/6/2022. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi “trainanti” di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, e, quindi non sia possibile effettuare neanche uno degli interventi “trainanti”, il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di efficientamento energetico, a condizione che tali interventi assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Qualora in un edificio in condominio, sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice di cui sopra, siano effettuati interventi “trainati” di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari non funzionalmente indipendenti, la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare oggetto degli interventi “trainati” e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Pertanto nel caso in esame, in mancanza di interventi “trainanti”, l’istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi; no invece per impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Fonte: logo_mf