IL CASO

Autore:  Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 343 – luglio/agosto 2022 

GUIDA AL GINEPRAIO DELLE GARANZIE DA BAGNAMENTO

Premessa

Esiste una vera e propria giungla di clausole e garanzie nelle polizze property, riferite ai danni da bagnamento o ai danni d’acqua in genere. La matassa di clausole presenti nel mercato è talmente variegata e diversificata che siamo, molto spesso, tentati di richiamarle tutte in polizza, per evitare di trovare il perito di turno che non interpreta correttamente la norma ed il sinistro finisca fuori garanzia.

Il problema non è da poco, anche perché in questo campo le compagnie usano clausole, a volte, molto diverse tra loro che fanno sì che le coperture assicurative non siano tra loro omogenee.

Ad esempio, la clausola acqua piovana, per alcune compagnie, estende la garanzia ai danni da bagnamento causati da infiltrazione dell’acqua da gronde e pluviali, mentre, per altre, copre, di fatto, l’allagamento causato da piogge abbondanti.

In mezzo a questo ginepraio, cosa fanno i periti ed i liquidatori? Se siamo fortunati, leggono le clausole singolarmente e cercano di comprendere il significato della copertura. Se siamo sfortunati, perché questi operano in un mondo in cui le compagnie hanno tagliato compensi e risorse e lavorano col cronometro alla mano, di solito finiscono per avere un’unica interpretazione della copertura a prescindere da cosa sia scritto in concreto nella clausola.

Il Caso

Un intermediario assicurativo, ben introdotto in una associazione degli industriali, riesce ad acquisire un importante cliente del mondo dello stampaggio della materia plastica. L’azienda ha una presenza particolarmente diffusa sul territorio della regione, dove opera l’intermediario, ed il numero di ubicazioni da assicurare è importante. L’intermediario è particolarmente esperto e preparato ed è al corrente che più un rischio è complesso (ossia maggiore è il numero di ubicazioni da assicurare), più elevata è la possibilità di avere un sinistro da eventi naturali.

Proprio per questo, presta particolare attenzione all’inserimento di tutte le clausole che possano, in qualche modo, coprire questa tipologia di danni. In particolare, si accerta che oltre alla normale estensione ai danni da evento atmosferico e da grandine su fragili, ci sia una estensione specifica sui danni ai serramenti, antenne, cancelli e camini. Si accerta che sia normato il danno da inondazione ed alluvione. Si premura affinché sia presente una estensione ai danni a fabbricati aperti su uno o più lati.

Mentre, per i danni da bagnamento, si accerta che siano inserite le seguenti clausole contemporaneamente:

1. Intasamento Gronde e Pluviali

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da “acqua” penetrata nei locali descritti in polizza a seguito intasamento di gronde e pluviali causato da neve o grandine. Sono, tuttavia, esclusi dall’assicurazione i danni causati da negligenza dell’Assicurato nell’ordinaria manutenzione dei fabbricati e degli impianti di pertinenza. Agli effetti della presente garanzia: – il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di € 2.500,00; – in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore ad € 25.000,00.

2. Allagamento

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da allagamento verificatosi all’interno dei fabbricati a seguito di:

  • formazione di ruscelli od accumulo esterno d’acqua;
  • fuoriuscita d’acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici. Ai sensi della presente garanzia, la Compagnia non indennizza i danni: avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione; causati da fuoriuscita di acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; alle merci la cui altezza è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Agli effetti della presente garanzia:

  • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 10% minimo € 10.000,00;
  • in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 200.000,00.

3. Acqua Piovana

Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le some assicurate con le singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste dalla presente polizza si intendono richiamate e confermate, la Compagnia si obbliga a risarcire l’Assicurato dei danni causati alle cose assicurate da “acqua piovana”. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:

  • i danni che si verificassero al fabbricato e/o contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno;
  • i danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana;
  • i danni indiretti conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie;
  • l’ammontare delle prime € 2.500,00 di ogni sinistro;
  • i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento del locale;
  • i danni a cose poste all’aperto. In nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma maggiore ad € 25.000,00.

Il sinistro

Si scatena una bomba d’acqua di proporzioni mai viste in prossimità di uno degli stabilimenti minori del gruppo assicurato. All’inizio i tombini e gli scarichi tengono e riescono a smaltire il grosso dell’acqua caduta dal cielo. Poi la pioggia diventa talmente intensa che la portata dei medesimi non è più sufficiente a raccogliere in tempo reale tutta la pioggia. Conseguentemente, cominciano a formarsi dei ruscelli esterni allo stabilimento ed una parte dell’acqua finisce per entrare nel fabbricato. Per fortuna, tutta la merce finita era pallettizzata e solo una piccola parte della materia prima non era su bancali. Il responsabile dello stabilimento chiama immediatamente il referente assicurativo interno per la relativa denuncia alla compagnia di assicurazione.

La perizia

Il perito della compagnia, intervenuto tempestivamente, quantifica il danno in circa venticinque mila euro. Importo questo che era in linea con l’aspettativa dell’assicurato che aveva fatto un conteggio praticamente analogo. Terminata la fase relativa alla quantificazione del danno, il perito, presa in mano la polizza per la verifica della garanzia, constata la presenza delle tre clausole sopra riportate e, senza perderci troppo tempo, dichiara nell’atto conservativo che la copertura trovava applicazione nella clausola “Allagamento”, che prevedeva uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00 per sinistro. L’importo che risultava liquidabile era perciò di € 15.000,00.

L’assicurato e lintermediario

L’assicurato, che non stava attraversando un periodo particolarmente florido negli affari ed era di conseguenza attento a tutte le entrate e le uscite, convoca l’intermediario per chiedere lumi circa l’applicazione di una franchigia così elevata rispetto al danno totale, sperando di trovare la soluzione per elevare l’indennizzo finale. L’intermediario, riletta la polizza, rileva che, giustamente, aveva previsto la possibilità di sinistri di questo tipo e, quindi, aveva normato questa eventualità inserendo la garanzia acqua piovana, che aveva una franchigia di € 2.500. Perciò, attraverso una rilettura del contratto, l’indennizzo che avrebbe dovuto ricevere l’assicurato sarebbe stato di € 22.500 e non di € 15.000,00. Nelle sue intenzioni, infatti, aveva messo la clausola acqua piovana per i piccoli sinistri da bagnamento. La clausola allagamenti per coprire i sinistri medio grandi e inondazione alluvione per quelli grandi. Era una strategia che utilizzava spesso e gli sembrava assolutamente sensata. Per cui, scrive una lettera argomentata al perito e liquidatore, chiedendo di vedere applicata la sua tesi con una elevazione finale dell’indennizzo spettante al suo cliente.

Risposta del perito e del liquidatore

Dopo essersi confrontati, rispondono all’intermediario, mantenendo ferma la decisione iniziale. In base alla loro interpretazione, il fenomeno che si era verificato consisteva in accumulo di acqua esterna con formazione di ruscelli. Questo fenomeno era avvalorato dalla stessa denuncia presentata dall’assicurato per iscritto, come anche dalle numerose testimonianze raccolte in sede di perizia. Questo fenomeno, in base alla lettura delle clausole incriminate, trovava disciplina espressa solo nella garanzia “Allagamento”. La garanzia “Acqua Piovana”, infatti, usava solo questo termine generico e non definiva la portata della garanzia se non le sue limitazioni esplicitate nelle esclusioni. Completando la loro interpretazione, considerato che mancava una dicitura esplicita in positivo, a loro avviso la garanzia acqua piovana voleva coprire i danni da bagnamento che venivano causati agli enti assicurati in seguito ad infiltrazioni dal tetto (quelle dal terreno erano escluse) oppure dai serramenti o comunque danni da bagnamento provenienti dall’alto e non dal basso come nell’evento accaduto all’assicurato.

Chi ha sbagliato?

Innanzitutto bisogna prestare molta attenzione all’inserimento in polizza di una pluralità di garanzie che tecnicamente potrebbero assicurare lo stesso rischio con sfumature di copertura diverse e, soprattutto, con franchigie, scoperti e limiti di indennizzo non omogenei. La prassi corretta da seguire sempre è quella di evitare le duplicazioni di garanzie e, soprattutto, di leggere bene il contenuto delle clausole prima di chiedere le relative estensioni. La domanda che dobbiamo porci ogni volta che leggiamo una norma contrattuale è se siamo sicuri, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’interpretazione della clausola fatta da noi sia corretta o se si presti ad interpretazioni equivoche analizzando il contesto normativo nella sua totalità.

Dottrina

Così come è stato impostato il contratto, i dubbi interpretativi sono particolarmente difficili da dipanare. L’impostazione posta in essere dal perito e dalla compagnia trovano fondamento nella formulazione semantica del contratto, che, come abbiamo visto, disciplina l’evento accaduto in modo esplicito solo attraverso la garanzia allagamento. Gioco forza, se restassimo ancorati a questa sola lettura sicuramente l’interpretazione del contratto finirebbe per avvalorare solamente la tesi dell’assicurato.

Esiste, comunque, un’arma impropria a favore del cliente: l’art. 1370 del codice civile. Questo articolo, che titola “Interpretazione contro l’autore della clausola”, norma la fattispecie nella quale il contratto è stato interamente redatto da una delle parti utilizzando i suoi testi normativi. In questo caso, il codice civile dà in automatico ragione alla parte debole del contratto (quella che non ha steso il testo delle clausole), riconoscendo l’interpretazione a suo favore. Il testo dell’art. 1370 c.c. è il seguente: le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro”.

Fino a quando l’assicurato o l’intermediario possono invocare questo articolo del codice civile? Non in eterno e non nel cento per cento dei casi. Ad esempio se il testo di polizza utilizzato è una facility, il testo normativo non è stato imposto dalla compagnia, ma è frutto di una contrattazione allargata tra compagnia e broker per l’utilizzo di testi condivisi. In questo caso, visto che il broker rappresenta il cliente, non può essere invocato l’utilizzo di detta norma. Se poi il testo della condizione particolare non è stato imposto dalla compagnia, ma è stato richiesto dall’intermediario, qui si aprono scenari inaspettati. In questi casi, potrebbe infatti manifestarsi la possibilità di una RC professionale per non aver intermediato il prodotto più idoneo all’assicurato.

Infine, il codice civile è del 1942, per cui non ha ancora la sensibilità di suddividere la figura del contraente tra consumatore ed imprenditore, ma il giudice sicuramente questa sensibilità psicologica ce l’ha e pertanto, nell’accertamento dell’interpretazione del contratto, terrà contro del fatto che un imprenditore avveduto deve usare accortezze maggiori di un privato al momento in cui sottoscrive un contratto di assicurazione.

Conclusione

Abbiamo visto come bisogna prestare molta attenzione nell’inserire in polizza garanzie che hanno contenuti normativi che possono essere simili tra loro e possono trovare una sovrapposizione. Nel gioco delle parti, in caso di sinistro, la compagnia troverà inevitabile, infatti, applicare la normativa più conveniente. Ossia, quella con più esclusioni o quella con la franchigia più alta. Per questa ragione, dobbiamo prestare cautela nell’utilizzo di questo metodo di lavoro e, soprattutto, dobbiamo essere certi della portata interpretativa delle clausole utilizzate.


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