PER LE COMUNICAZIONI DALL’1 MAGGIO IL DATO È DA INDICARE PREVENTIVAMENTE
di Giuliano Mandolesi
Ennesimo vincolo alla circolazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi: la scelta irrevocabile e preventiva di utilizzo del cessionario. Per le comunicazioni effettuate dall’1 maggio scorso infatti l’acquirente dovrà scegliere preventivamente, in fase di accettazione del tax credit e senza poter tornare sui suoi passi, se utilizzare il credito in compensazione o farne oggetto di ulteriore cessione. Dal prossimo 15 luglio invece sarà possibile trasmettere, sulla piattaforma della cessione crediti messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le opzioni per i trasferimenti ai clienti professionali privati, operazione sempre consentita alle banche ed altre società appartenenti a gruppi bancari indipendentemente dal numero di passaggi di mano già effettuati dal “bonus”. Sono le principali novità nel provvedimento 2022/202205 pubblicato lo scorso 10 giugno dalle Entrate (si veda ItaliaOggi dell’11 giugno scorso) che apporta modifiche al precedente documento 2022/35873 del 3 febbraio 2022, sulle disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del dl 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per i c.d. bonus edilizi.

La scelta irrevocabile. L’agenzia delle Entrate prevede che unicamente per i crediti derivanti dalle comunicazioni (le prime cessioni) inviate dal 1° maggio 2022, cessionari e fornitori dovranno preventivamente comunicare tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.Più avanti nel documento al paragrafo 6.4, a conferma che il nuovo vincolo scatta anche per tutte le cessioni successive alla prima, viene ribadito che i cessionari possono utilizzare i crediti con gli stessi termini e modalità del cedente ma per le comunicazione inviate dal 1 maggio va però preventivamente indicata la scelta (irrevocabile) della compensazione.Tale scelta, da effettuarsi in fase di accettazione e che sembrerebbe non consentire successivi ripensamenti, non risulta in linea con le disposizioni normative, comprese quelle antifrodi, che pur limitando la circolazione dei tax credit da bonus edilizi, non impongono questo ulteriore vincolo agli acquirenti. Le novazioni individuate all’articolo 121 del dl 34/2020 (norma che disciplina la cessione dei crediti in commento) che riguardano le comunicazioni effettuate a partire dal 1 maggio infatti stabiliscono unicamente l’incedibilità parziale dei tax credit successivamente alla prima cessione (vedi ItaliaOggi del 1 giugno 2022) e l’attribuzione del codice univoco ad ogni trasferimento successivo al primo per consentire il “tracciamento” dei bonus in circolazione.

Dal 15 luglio al via la cessione ai clienti professionali. In conseguenza delle novità contenute all’articolo 14 c.1 lett. b) dal decreto aiuti 50/2022, per le prime cessioni trasmesse dal 1 maggio scorso è concessa alle banche e alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del dlgs 385/1993, la possibilità di fruire di una ulteriore cessione oltre le tre stabilite (una libera e due vincolate ai soggetti qualificati) effettuabile in qualsiasi momento verso i clienti professionali privati di cui all’art. 6, co. 2-quinquies, dlgs 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.Come riportato nel provvedimento dell’agenzia, dal 15 luglio prossimo sarà possibile comunicare attraverso la piattaforma cessione crediti anche questa ulteriore tipologia di trasferimento.

Il testo del provvedimento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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