DANNEGGIAMENTO O PERDITA (A SUA VOLTA PARZIALE O DEFINITIVA): COME TENERE CONTO DEI RISTORI
di Giovanni Valcarenghi; e Raffaele Pellino
Rileva la distinzione tra danneggiamento e perdita: questo il messaggio fondamentale da considerare ogni qual volta si ricevono indennizzi per danni subiti dai beni aziendali. Nel corso della vita aziendale accade, di sovente, che l’impresa si trovi a dover gestire eventi legati alla perdita (totale o parziale) di uno o più beni cui relativi all’impresa. Tale rischio può essere in qualche modo esorcizzato mediante una copertura assicurativa che permetta di ottenere un sollievo dal danno subito per effetto del diritto a una indennità di risarcimento. Nell’ambito del risarcimento, in particolare, assumono un ruolo di non poco conto i concetti di «perdita» e «danneggiamento» del bene. Così, se da una parte, con l’espressione «perdita» ci si riferisce alla eliminazione fisica del bene per cause non imputabili all’imprenditore (per esempio: furto, smarrimento, eventi distruttivi quali calamità naturali, incendi, alluvioni, terremoti, e così via), dall’altro, per «danneggiamento» si intende una riduzione delle funzionalità del bene. Tuttavia, una volta attivata la procedura per il risarcimento, assume particolare rilevanza la differenziazione tra una perdita «definitiva» e una «parziale» del bene. In quest’ultima eventualità è possibile procedere anche attraverso un intervento di riparazione del bene. Per l’Oic 16, infatti, le manutenzioni e riparazioni costituiscono un’unica classe di costi inerenti alle immobilizzazioni materiali che, unitamente alle quote di ammortamento, concorrono a esprimere il contributo che le immobilizzazioni producono sul risultato economico dell’esercizio d’impresa. Così, per esempio, il danno subito da un autocarro, a seguito di una grandinata, che richiede un intervento di riparazione al fine di ripristinarne il buono stato di funzionamento, deve essere contabilizzato nella voce B.7 del conto economico, mentre l’indennizzo assicurativo ricevuto a copertura del danno deve essere riportato nella voce A.5 del conto economico. Situazione differente, invece, è possibile riscontrare nel caso in cui l’eventuale rimborso assicurativo risulti connesso a una perdita definitiva del bene. Sul punto si ricorda che, stando alle indicazioni dell’Oic 15, i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste titolo al credito. Ai fini della contabilizzazione del risarcimento è, così, necessario che il relativo credito abbia esistenza certa, ovvero sia obiettivamente determinabile. Ciò accade, per esempio, quando la spettanza e l’ammontare dell’indennizzo risultano dal contratto di assicurazione stipulato tra le parti oppure da un apposito verbale redatto dal perito incaricato alla valutazione del danno. Pertanto, laddove il risarcimento del danno sia effettuato nel medesimo anno in cui si è verificata la perdita, lo stesso genererà una plusvalenza fiscale pari alla differenza tra l’indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato del bene, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione (articolo 86 del Tuir). Tale eventualità avvicina il concetto di indennizzo a quello di vendita in quanto, sul piano sostanziale, viene a realizzarsi la dismissione del bene e l’ottenimento di un ammontare collegato a tale operazione. In particolare, quando un’immobilizzazione materiale è venduta (o, è dismessa a seguito di un evento dannoso) occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto (o, all’indennizzo), la voce relativa all’immobilizzazione per il suo valore netto contabile, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione (o, dismissione). L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo ricevuto (o, l’indennizzo) e, cioè, la plusvalenza o la minusvalenza realizzata va rilevata a conto economico. Si ricorda che, sul versante civilistico, le indennità assicurative sono rilevate per competenza, concorrendo al risultato dell’esercizio in cui l’impresa ha subito la perdita o il danneggiamento del bene.

Tuttavia, è possibile che l’evento dannoso si verifichi in un esercizio «diverso» da quello in cui si è registrato contabilmente l’indennizzo. In particolare, laddove non risultano coincidenti le tempistiche relative la liquidazione dell’indennità di risarcimento da parte della compagnia assicuratrice e l’esercizio in cui si è verificato il danno, il relativo credito è incerto e, pertanto, l’indennità concorrerà alla formazione del reddito dell’esercizio nel quale verrà liquidata la stessa ovvero in quello nel quale il credito sarà divenuto certo ed obiettivamente determinabile.

Tre casistiche e diverse vie per inquadrare in bilancio i rimborsi
Per il risarcimento danni, contabilità a più vie. Analogamente ad altre poste di bilancio, infatti, le indennità risarcitorie concorrono alla formazione del risultato d’esercizio mediante l’indicazione nel conto economico. Nello specifico, si distinguono le seguenti tre casistiche in cui è possibile riscontrare un risarcimento danni: a) perdita o danneggiamento di un bene merce; b) perdita o danneggiamento di un bene strumentale all’attività; c) altre casistiche non riconducibili alle precedenti. In generale, come risulta dal documento Oic 12, i rimborsi assicurativi vanno riportati nella voce A.5 «Altri ricavi e proventi» del conto economico. Tuttavia, nel caso in cui la perdita riguardi i beni merce non dovrà essere effettuata alcuna scrittura in contabilità in quanto la stessa verrà rilevata automaticamente all’atto della valutazione delle rimanenze finali. Se la compagnia assicuratrice liquida il danno in un momento «successivo» alla data di chiusura dell’esercizio in cui l’evento dannoso si è realizzato occorrerà, invece, procede alla rilevazione di una sopravvenienza attiva. La sopravvenienza si aggancia al fatto che l’evento e, pertanto, il periodo di competenza del risarcimento, è diverso da quello in cui è imputata la perdita del bene strumentale. Tuttavia, appare chiaro che se, nell’esercizio in cui si è verificato l’evento, il risarcimento, pur non essendo liquidato, è determinabile in base al contratto di assicurazione (senza dubbi alcuni in merito alla misura, alle franchigie, ecc.), il relativo ammontare è da considerarsi conseguito nell’esercizio in quanto certo nell’esistenza e determinabile in modo obiettivo. In tal caso, al momento della liquidazione da parte della società assicuratrice, esercizio successivo a quello in cui si è verificato l’evento, occorrerà rilevare l’eventuale sopravvenienza attiva o passiva. Altra casistica di particolare interesse è quella riconducibile alla perdita o danneggiamento di beni strumentali per eventi estranei all’ordinario svolgimento dell’attività; in tal caso, le immobilizzazioni materiali sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva emergente in capo alla società è da rilevare nella voce B.14 «Oneri diversi di gestione» del conto economico. Al riguardo, nel ricordare che il bene strumentale deve essere ammortizzato per il periodo di uso effettivo, si osserva che il fondo di ammortamento dovrà accogliere anche l’ammortamento calcolato dal 1° gennaio alla data di perdita del bene. L’eventuale rimborso del danno da parte di terzi (per esempio, di un assicuratore) è da rilevare quale sopravvenienza attiva nella voce A.5 del conto economico del bilancio di esercizio. Laddove, invece, il danneggiante o l’assicuratore, a seguito dell’evento, reintegri il cespite perduto con un cespite «similare o equivalente» (allo stesso stato d’uso, funzionalità, ecc.), realizzando, così, un rimborso in natura, nell’esercizio non è rilevata alcuna sopravvenienza (documento Oic 16, punto 85). Infine, per le altre possibili casistiche, al di fuori di quelle elencate, connesse appunto al verificarsi eventi dannosi, si procede con la rilevazione di una sopravvenienza attiva. Si rammenta che, ove la sopravvenienza abbia entità o incidenza eccezionali, occorre che per la stessa si dia adeguata informativa in nota integrativa.
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