NORMATIVA
Autori: Guido Zavadini e Davide Landa
ASSINEWS 343 – luglio/agosto 2022
Con risposta ad interpello n. 212 del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a ribadire, ancora una volta, il principio secondo cui il pagamento fatto a fronte dell’accordo transattivo con il quale, a tacitamento di ogni pretesa, una parte si impegna a non intraprendere, a non coltivare oltre ovvero a tacitare una lite avente ad oggetto il risarcimento del danno, costituirebbe il corrispettivo dovuto a fronte di una prestazione di servizi imponibile ai fini IVA, quale obbligazione di “non fare” rilevante ex art. 3 del d.P.R. n 633/1972.
Alla base di tale orientamento, sembrerebbe porsi una sorta di presunzione sinallagmatica assoluta, tale per cui il nesso di reciprocità tra prestazione e controprestazione ricorrerebbe in ogni ipotesi transattiva, integrando, per tale via, il presupposto oggettivo dell’IVA.
Tuttavia, se applicato in via acritica e del tutto generalizzata, il principio, secondo cui il corrispettivo per la rinuncia ad una lite deve intendersi necessariamente quale remunerazione di un’operazione imponibile, pone delle evidenti criticità, sol che si consideri, per esempio, che in alcuni casi l’IVA può rappresentare un costo ulteriore – anche ed eventualmente a carico delle imprese assicurative – e che, nei fatti, rischia di disincentivare da un punto di vista economico la soluzione transattiva, a dispetto della soluzione perseguibile in via contenziosa.
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