Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 giugno, ha accolto le istanze del Sindacato Nazionale Agenti, annullando alcune disposizioni del provvedimento IVASS 97/20 emanato dall’Ivass.
In dettaglio, si tratta delle norme di cui agli articoli:
- 4 num. 12 lett. b) – modificativo dell’art. 42 del Regolamento 40/2018,
- 4 sub 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018,
- 4 comma 20 – modificativo dell’art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella
parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis, - 4 num. 12 lett. b) – modificativo dell’art. 42 del Regolamento 40/2018, 4 sub 18 numero 2 lett. a) – modificativo dell’art. 56 del Regolamento 40/2018,
- 4 comma 20 del Provv. 97/2020 – modificativo dell’art. 58, del Regolamento IVASS n. 40/2018 nella parte in cui ivi inserisce il comma 4 bis.
Le disposizioni riguardano i nuovi obblighi, a carico degli intermediari, di comunicazione o
pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali, oltre che l’obbligo di consegnare, prima della stipula del contratto, una dichiarazione di coerenza del prodotto con le esigenze dell’assicurato.
Le disposizioni volte a ampliare gli obblighi di comunicazione e pubblicazione dell’esistenza di collaborazioni orizzontali e tali, a giudizio dei ricorrenti, da rendere meno efficiente la concorrenza sul mercato dei prodotti assicurativi, vengono annullate “sia per vizi procedimentali, derivanti dal mancato rispetto del contraddittorio infraprocedimentale, sia per profili sostanziali, con riferimento alla ritenuta estraneità dei detti obblighi alla previsione di cui all’art. 22 del d.lgs. 179/2012 (che ha introdotto nell’ordinamento la possibilità di stipulare accordi di collaborazione orizzontale) e alla stessa normativa europea alla quale Ivass ha inteso adeguarsi, nonché in considerazione del fatto che in nuovi
adempimenti introdotti risulterebbero contrasto con il principio di proporzionalità”, si legge nella sentenza.
La disposizione volta a istituire l’obbligo, prima della stipula del contratto di assicurazione, di consegnare un documento attestante la congruità del prodotto assicurativo offerto, viene a sua volta annullata “in quanto tale da introdurre un adempimento burocratico non previsto dalla norma primaria, non utile all’assicurato e non proporzionato all’oggetto di un’ampia serie di contratti di assicurazione”.