Vittime della malasanità
di Federico Unnia
La Corte di cassazione ha stabilito che in caso di morte causata da un illecito, il danno morale da lucida agonia o danno catastrofale consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nell’avvertire consapevolmente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine. Tale danno «catastrofale» (o «catastrofico») è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima.
È quanto contenuto in una recentissima sentenza (11719 del 5/5/2021) con la quale ha ritenuto fondata l’impugnazione dei familiari (assistiti da Gabriele Chiarini, che con il suo Studio ha seguito il lungo iter giudiziario che ha portato alla liquidazione di un danno non patrimoniale pari a 726.000 divenuti più di un milione in forza della rivalutazione e degli interessi maturati) in favore dei congiunti.

La vicenda riguardava un giovane 38enne, deceduto nel 1996 per un caso di malasanità a Urbino dopo un incidente stradale in cui aveva riportato alcune fratture e un trauma toracico-addominale. Al Pronto Soccorso dell’Ospedale, le sue condizioni furono considerate non preoccupanti, nonostante il sospetto di una emorragia interna; ma a causa di una erronea organizzazione dei turni di reperibilità, nonostante la presenza dell’ecografo, l’esame non fu eseguito portando in sole sette ore alla morte del paziente, nonostante il disperato tentativo di cura presso un secondo ospedale.

In questo pur breve arco temporale – sostenevano gli autori del ricorso – il paziente aveva patito grandissime sofferenze sia sotto il profilo fisico sia sotto il profilo morale e psichico («per aver acquisito progressiva consapevolezza della propria morte imminente, quantunque evitabile»). Pertanto, a detta dei legali dei ricorrenti – la Corte d’appello di Ancona era incorsa in un una chiara violazione delle norme in tema di liquidazione del danno non patrimoniale da morte, «laddove aveva concluso che le sette ore intercorse tra l’evento lesivo e la morte non potessero dar luogo ad un danno non patrimoniale, rappresentato dall’agonia sofferta dalla vittima, specificamente sotto il profilo psicologico-morale, come diritto insorto in capo a quest’ultimo prima della perdita della vita e trasmissibile agli eredi superstiti (moglie e figlio)».

La Corte di cassazione ha ritenuto che – diversamente da quanto stabilito in precedenza – il paziente avesse maturato, nelle sette ore precedenti il decesso, il diritto al risarcimento anche di quella particolare componente del «danno terminale» che viene tradizionalmente denominata «danno catastrofale». Tale pregiudizio, correlato alla lucida agonia affrontata nella consapevolezza della propria fine imminente, dovrà pertanto essere liquidato iure hereditatis alla moglie e al figlio della vittima. La Corte territoriale – chiosa la Cassazione – non aveva preso in considerazione il danno da lucida agonia, «la cui ricorrenza prescinde dalla durata della sopravvivenza in vita ed è legata unicamente alla consapevole attesa, da parte della vittima, della propria morte imminente e inevitabile». La Corte di cassazione ha anche stabilito in merito alla liquidazione del danno patrimoniale da morte del congiunto che il metodo utilizzato dalla Corte d’appello risultava affetto da plurimi e grossolani errori metodologici

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