Di Bianca Pascotto
Quando l’assicurato deve procedere alla riparazione dell’auto a seguito di un sinistro molte polizze prevedono la clausola dell’utilizzo di carrozzerie convenzionate, applicando o una scontistica del premio o comunque garantendo il rimborso integrale della riparazione ove effettuata presso i centri convenzionati.
Detta clausola non è invalida e neppure vessatoria e se l’assicurato non intende avvalersi dell’opera del carrozziere convenzionato non potrà poi dolersi di dover pagare di tasca propria l’eventuale maggior costo della riparazione.
IL CASO
La carrozzeria Alfa, cessionaria del credito spettante all’assicurato, agisce contro l’assicurazione Beta per il pagamento di € 1.098,26 quale differenza tra il costo dell’eseguita riparazione del veicolo portato in fattura (€ 4.417) e l’importo liquidato dalla compagnia per € 2.435,74.
Quest’ultima, infatti, provvedeva a liquidare l’importo dei danni consensualmente accertati e concordati ma li stimava sulla base del listino prezzi del riparatore convenzionato, anziché sui prezzi di cui alla fattura esibita giacché l’assicurato si era avvalso dell’opera di proprio carrozziere di fiducia, disattendendo alla condizione di polizza, regolarmente dallo stesso sottoscritta, che prevedeva l’utilizzo di carrozzeria convenzionata.
Il Giudice di Pace, interessato della vicenda, accoglie la domanda di Alfa, ritenendo che la clausola fosse vessatoria poiché inserita nel modulo contrattuale della compagnia che non era stato oggetto di trattazione tra le parti e perché non era stata oggetto di doppia sottoscrizione, violando così la libera scelta del contraente.
Beta propone appello contro la decisone di prime cure sostenendo la non vessatorietà della clausola.
LA SOLUZIONE
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