Solo l’azienda cessionaria è responsabile del demansionamento, ossia quella che di fatto ha utilizzato la prestazione del lavoratore, e non anche il secondo datore di lavoro, subentrato successivamente. Se, infatti, un dipendente viene demansionato, e poi a seguito di cessione di azienda, passa alle dipendenze del secondo datore di lavoro continuando a svolgere le mansioni inferiori, l’azienda cedente non può essere ritenuta responsabile per il demansionamento che si protrae dopo la cessione a causa della mancanza di solidarietà con il cessionario. Non solo. Se la nuova assegnazione appartiene alla stessa categoria legale, il lavoratore può essere adibito a mansioni inferiori quando la società deve procedere a riorganizzarsi.

Questo è quanto è stato stabilito dalla Corte di cassazione che con l’ordinanza n. 13787 del 20 maggio 2021 ha ribadito il principio per cui, una volta effettuata la cessione, si considera esclusa la responsabilità della società cedente per il perpetrarsi del demansionamento dopo la cessione, non sussistendo il regime di responsabilità solidale con la parte cessionaria.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati

Fonte:
logoitalia oggi7