In caso di ristrutturazione, Covip stabilisce che gli aderenti alla previdenza complementare possono avere anticipazioni solo in caso di sconto parziale
di Carlo Giuro
La disciplina della previdenza complementare è fissata dalla normativa ma si arricchisce anche delle interpretazioni evolutive che di essa dà l’Autorità di vigilanza con le risposte ai quesiti posti dalle forme pensionistiche complementari. Di particolare interesse è una recente pronuncia posta nel mese di maggio in materia di anticipazioni per ristrutturazione edilizia riguardanti la prima casa di abitazione in relazione a interventi di riqualificazione energetica degli edifici soggetti ai benefici fiscali dell’Ecobonus. Nello specifico, un fondo preesistente poneva interrogativo alla Covip sulla possibilità di potere accedere ad anticipazioni nell’ipotesi in cui il contribuente opti per lo sconto diretto in fattura considerando come in questo caso non si configuri alcuna uscita di cassa da parte degli aderenti con la conseguente impossibilità di produrre, come richiesto dalla normativa di riferimento e dagli orientamenti adottati in precedenza dalla Commissione di vigilanza, copia del bonifico parlante, recante cioè evidenza del pagamento effettuato e della causale del versamento. Il decreto Rilancio ha previsto infatti la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Va ricordato in linea generale come la normativa previdenziale prevede la possibilità di richiedere anticipazioni per ristrutturazioni dopo otto anni di anzianità di iscrizione alla previdenza complementare (non quindi al singolo fondo pensione) in misura non superiore al 75% della posizione individuale. Circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per poter chiedere l’erogazione di anticipazioni, si ritiene che debba farsi riferimento al momento dell’iscrizione, anche qualora l’adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Per quel che riguarda i profili fiscali le anticipazioni per ristrutturazione prima casa subiscono un’aliquota fissa del 23%. Andando allo specifico della risposta a quesito, l’Autorità osserva come in tema di anticipazioni per ristrutturazione della prima casa di abitazione la normativa trova la sua logica nell’esigenza di concorrere al pagamento delle spese sostenute dall’iscritto per la realizzazione di tali interventi. Analogamente a quanto rilevato dalla stessa Covip in una risposta a quesito di novembre del 2010 in tema di anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione, è dunque da ritenersi escluso che possa conseguirsi un’anticipazione per interventi di ristrutturazione che non comportino oneri a carico dell’iscritto, come nel caso dello sconto integrale sul corrispettivo dovuto. Pertanto, solo in caso di sconto parziale l’iscritto potrà beneficiare di un’anticipazione, da erogarsi avendo a riferimento l’esborso sostenuto dallo stesso. (riproduzione riservata)
Fonte: