Nel caso in cui la persona fisica proponga appello, a giovarsi degli effetti favorevoli della sentenza sarà anche l’assicurazione responsabile per i danni cagionati dal sanitario, sulla base tuttavia di un espressa deduzione del fatto in sede di merito. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza 11724/2021 depositata il giorno 5/5/2021. Il caso di specie trae origine dalla richiesta di risarcimento proposta da un paziente nei confronti dei sanitari e dell’azienda ospedaliera. Nel corso del procedimento di primo grado si costituivano le compagnie assicuratrici tenute a risarcire il danno contestato ai convenuti. I giudici del tribunale di Bari ai quali era devoluta la questione in primo grado ravvisavano nel caso di specie i presupposti per una pronuncia di condanna nei confronti dei sanitari dell’ente presso il quale essi prestavano la loro attività e delle compagnie assicuratrici. In secondo grado i giudici di appello condannavano nuovamente i convenuti riducendo tuttavia l’ammontare del risarcimento dovuto. Il procedimento compiva un ulteriore grado in sede di legittimità. Tra i motivi dedotti in tale sede ve ne era uno, rappresentato dalla compagnia assicuratrice, relativo agli effetti della sentenza di secondo grado ed al suo contenuto che, nel caso di specie, aveva notevolmente ridotto l’ammontare del risarcimento dovuto. Tale motivo veniva ritenuto inammissibile. Osservano sul punto gli ermellini come l’eventuale effetto favorevole della sentenza possa sì essere esteso a tutti i convenuti, tuttavia con un ben preciso limite circa le modalità procedurali della sua deduzione. L’eventuale estensione degli effetti favorevoli di una sentenza deve essere espressamente dedotta in sede di merito non potendosi ritenere la stessa prospettabile in via esclusiva in sede di legittimità. Si tratta di una questione di fatto come tale deducibile in sede di merito.

Andrea Magagnoli
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