In attesa che il governo dia attuazione all’articolo 10 della legge Gelli (obbligo assicurativo realizzato tramite polizze ad hoc o sistema di auto ritenzione), fissando i requisiti minimi, la aziende sanitarie locali possono dotarsi un fondo rischi e\o disciplinare quello già esistente, stimando con criteri oggettivi di valutazione equitativa\giurisprudenziale e di natura presuntiva i danni non patrimoniali e i danni patrimoniali derivanti da eventuali errori medico/sanitari, in modo da costituire in bilancio le riserve proporzionate. Di recente è stata la Asl Roma 1 ad adottare Linee guida per la costituzione del fondo rischi, coadiuvata dallo studio legale Fga.
L’adozione delle Linee Guida permette così alle aziende sanitarie, ai loro uffici legali e amministrativi,di utilizzare un criterio unico e omogeneo nella quantificazione delle somme da appostare in bilancio, evitando che i costi di una probabile soccombenza vengano determinati secondo principi diversi, non individuabili a priori e non verificabili ex post. Nel caso di Asl Roma 1, il lavoro è stato svolto in modo da:
– evitare sovrastime del danno e dunque del fondo riserve;
– valutare la entità dei sinistri con rischio “probabile” di soccombenza secondo i principi codicistici, così come interpretati dall’OIC 31 e di quelli del Decreto legislativo 23 Giugno 2011 n.118 così come attuati dalla normativa regionale sul fondo rischi per le spese legate al contenzioso;
– garantire un approccio prudenziale in virtù della tutela di un diritto costituzionale qual è quello alla salute.
I criteri studiati e definiti nelle Linee guida possono essere adottati da ogni azienda sanitaria, salvo il loro necessario adattamento alla specifica situazione di rischio.
Fonte: