di Matteo rizzi
Lo scambio automatico di informazioni costruisce l’anagrafe patrimoniale. L’aumento costante del tipo di redditi e beni scambiati dal fisco potrebbe permettere la costruzione di un registro che verifichi la situazione patrimoniale di ogni contribuente o, per ora, sorvegliare la capacità contributiva di tutti i soggetti che detengono patrimoni all’estero. Dai redditi alle giacenze finanziarie, dai flussi mossi con le operazioni transfrontaliere al possesso di beni rilevanti come criptovalute o yacht di lusso. L’evoluzione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Dac) è avvenuta molto in fretta. Le Comunità europee avevano adottato la prima direttiva sulla cooperazione nel settore fiscale nel 1977. Nel 2011, è stata sostituita dalla Dac, accelerata anche grazie alle tendenze Ocse. Oggi si è arrivati alla settima versione (la ottava è in arrivo per la fine del 2021). L’aumento dello scambio automatico di informazioni è una risposta alla crescente mobilità dei contribuenti e dei capitali e all’internazionalizzazione degli strumenti finanziari, soprattutto in sede europea all’interno del mercato unico. Gli sviluppi della mobilità hanno provocato un’esplosione del numero di operazioni transfrontaliere, rendendo difficile per gli stati membri accertare correttamente le imposte dovute. Inoltre, l’abolizione del segreto bancario ha reso necessario uno strumento che in via automatica ed efficace potesse rendere disponibili delle informazioni fiscali già accessibili dalle autorità fiscali. La Dac1 (Direttiva 2011/16/Ue) rappresenta le fondamenta della scambio automatico. L’avvio dello scambio ha riguardato le informazioni sui redditi da lavoro, i compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, proprietà e redditi immobiliari. Per scambio automatico si intende il cosiddetto Automatic exchange of information (Aeoi).

Questo indica che gli stati membri Ue hanno l’obbligo di comunicare le informazioni almeno una volta all’anno, entro sei mesi dal termine dell’anno fiscale dello stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili. I dati vengono quindi scambiati tra stati membri Ue attraverso formulari e tempi prestabiliti.

La Dac1 ha inoltre creato lo scambio di informazioni su richiesta (Exchange of information on request – Eoir), che premette di inviare a uno stato membro Ue richieste di informazioni in merito a uno o più contribuenti, e lo scambio spontaneo di informazioni (Spontaneous exchange of information – Seoi), ossia il trasferimento spontaneo di informazioni che un paese membro ritenga di interesse per un altro.

Da qui nel 2014 è seguita la Dac2 che ha avviato lo scambio automatico delle informazioni sui conti finanziari: conti correnti detenuti all’estero e altri. Questi sono accompagnati altre categorie di reddito finanziarie, come interessi, dividendi, plusvalenze finanziarie. La Dac2, inoltre, si è messa in linea con le nuove regole Ocse del Common reporting standard (Crs) che ha introdotto regole comuni per lo scambio automatico di informazioni a livello globale, anche con i paesi extra Ue.

La Dac3 ha esteso lo scambio automatico ai ruling preventivi transfrontalieri delle società e agli accordi preventivi sul transfer pricing. Come ha segnalato di recente la Corte dei conti europea (si veda ItaliaOggi del 27/1/2021), gli accordi preventivi con le persone fisiche sono esclusi dalla rendicontazione. Un privato con ampie disponibilità patrimoniali, i cosiddetti high net-worth individual (Hnwi), quindi, eviterà di pagare quanto deve nel proprio stato membro di residenza vista la mancanza di comunicazioni tra i paesi Ue. A causa di tutte le falle del sistema dello scambio, secondo la corte, i paesi dell’Unione europea perdono 190 miliardi di euro di gettito all’anno.

La Dac4 ha avviato la rendicontazione paese per paese delle multinazionali (Cbcr). Le società con un fatturato superiore a 750 milioni di euro devono comunicare le entrate, gli utili, le imposte versate, gli utili non distribuiti, il numero di dipendenti. I dati vengono scambiati automaticamente tra i paesi Ue. A breve tale rendicontazione diventerà pubblica per aumentare il controllo sulle strategie di pianificazione fiscale implementate dalle multinazionali. La Dac5, invece, ha dato potere al fisco di ottenere le informazioni relative ai titolari effettivi dei conti finanziari introdotti attraverso la normativa antiriciclaggio. La Dac6 ha introdotto lo scambio automatico e l’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari (commercialisti, consulenti ecc.) dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale Per ultimo, la Dac7 ha esteso lo scambio automatico di informazioni sul reddito degli operatori economici che vendono prodotti o servizi attraverso le piattaforme digitali (dal 2023). Amazon e Airbnb diventano quindi spie del fisco e dovranno dire chi guadagna online. A breve arriverà anche la Dac 8 che sarà proposta a fine 2021: estenderà lo scambio automatico alle criptovalute e alla moneta elettronica, relativi redditi e portafogli detenuti.

Ma lo scambio si dovrà allargare sempre di più. Secondo una risoluzione approvata la settimana scorsa dalla commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, (si veda ItaliaOggi dell’1/6/21) le autorità fiscali dei paesi Ue dovrebbero scambiare automaticamente un numero più ampio di informazioni relative a voci reddito non finanziarie: chi possiede un yacht o jet privato, i titolari effettivi di immobili e società, ai contanti, arte, oro o gioielli contenuti in cassette di sicurezza, porti franchi o depositi doganali.

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