Pagina a cura di Dario Ferrara
Spetta anche al sindaco della srl risarcire la curatela della srl fallita perché non ha impedito agli amministratori di distrarre i fondi dalle casse della società invece di pagare le imposte. Troppo «eclatanti» le violazioni degli organi di gestione per non essere rilevate dal collegio dei controllori, specialmente quando dai bilanci approvati emerge che la società finita in default si accollava debiti di altre compagini del gruppo. E per il presidente del collegio la condotta risulta ancora «più riprovevole» quando è il commercialista di fiducia dell’impresa: si trova dunque in conflitto d’interessi con la carica formale di capo dei verificatori. È quanto emerge dall’ordinanza 11884/20, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione.

Il caso. Niente da fare per il professionista: la colpevole omessa vigilanza sulla gestione allegra degli amministratori lo condanna a risarcire l’organo concorsuale come corresponsabile ex articolo 2407, secondo comma, c.c. La sola evasione delle imposte, con il cumulo di sanzioni e interessi, produce un danno di oltre 186 mila euro agli interessi dei creditori. Il tutto perché di quei soldi gli amministratori preferiscono fare un altro uso piuttosto che pagare le tasse. Senza dimenticare che la srl, creata da un’associazione di categoria, mette a disposizione immobili e servizi alle società collegate senza ricavarne alcun corrispettivo. Si tratta di circostanze che i componenti il consiglio di amministrazione non possono ignorare: sarebbe bastato che un consigliere avesse denunciato a verbale gli illeciti per costringere il board a farli cessare. E il presidente del collegio non è un sindaco qualunque ma il commercialista del gruppo, in realtà incompatibile con la carica, che contribuisce a elaborare la strategia di gestione.

Inutile allora per il professionista tentare di scorporare la quota di danno relativa all’esercizio in cui si era già dimesso dalla carica di sindaco: le condotte di mancata vigilanza risalgono a fatti cristallizzati durante gli esercizi precedenti che si ripercuotono sul bilancio incriminato. E i costi delle anomalie gestionali risultano puntualmente registrati nelle annualità precedenti.

Rischia grosso, insomma, chi non va a fondo. «Colposa e pilatesca» è la condotta dei sindaci della società che di fronte alle irregolarità di gestione dell’amministratore si dimettono senza denunciarlo alla procura della repubblica. E ciò perché l’autorità giudiziaria può anche revocare il manager infedele, mentre l’organo di controllo non può rimettere il mandato senza aver compiuto atti concreti per impedire la prosecuzione degli illeciti: legalità e correttezza dell’azione sociale, infatti, sono valori istituzionalmente affidati anche a coloro che devono vigilare. Se non osservano gli obblighi di legge, spiega la sentenza 32397/19, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione, i sindaci rispondono del dissesto insieme agli amministratori risarcendo il fallimento della società.

Diventa definitiva la condanna inflitta al sindaco della società, responsabile in solido del default della spa fino al limite di 2,1 milioni di euro. Non giova al professionista dedurre di aver fatto tutto quanto in suo potere, rimarcando in assemblea la gravità dei fatti appresi assieme agli altri componenti del collegio e rimettendo in quella sede l’incarico con decisione irrevocabile. Il controllore ha il dovere di diligenza proprio del mandato: deve non soltanto compiere le attività indicate dalla legge ma assumere tutte le iniziative necessarie ad assolvere la funzione, anche denunciando l’amministratore senza scrupoli affinché il tribunale adotti le misure del caso, se necessario. Il tutto sia prima sia dopo la riforma del diritto societario.

Contro il sindaco, nel nostro caso, pesa la consapevolezza che al momento delle dimissioni siano impossibili rimedi da esperire all’interno della società. Il collegio si dimette non soltanto perché l’amministratore mostra scarso rispetto nei confronti dei componenti quando informano l’assemblea sui fatti che pesano sul dissesto dell’azienda. I sindaci, infatti, rassegnano il mandato soprattutto in quanto l’assemblea è influenzata dall’amministratore, che è l’azionista di riferimento: sanno dunque che le denunce sui rischi per il patrimonio sociale potrebbero non sortire alcun effetto. Ecco perché avrebbero dovuto denunciare al pubblico ministero l’organo di gestione infedele: era l’unica strada praticabile.

Ancora. Rispondono pure i sindaci della società se l’amministratore restituisce ad alcuni soci i pregressi finanziamenti erogati quando ormai la srl si trova già in stato d’insolvenza. Si configura infatti omesso controllo da parte del collegio che non segnala l’irregolarità di gestione né la denuncia alla procura della repubblica. E non c’è dubbio, si legge nell’ordinanza 16314/17, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione, che la restituzione dei fondi sia dannosa perché la scelta preferenziale del manager avviene nel momento di dissesto e può cagionare una riduzione del patrimonio sociale di molto superiore a quella che si avrebbe rispettando il principio di par condicio fra i creditori.

Bocciato il ricorso del sindaco condannato al risarcimento del danno dopo l’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare della srl. Alcuni dei soci ottengono il rimborso mentre la compagine si trova già in uno stato di grave sofferenza finanziaria. E senz’altro si configura l’inosservanza del dovere di vigilanza imposto al sindaco dal secondo comma dell’articolo 2407 c.c.: il componente nel collegio non reagisce di fronte a un atto di dubbia regolarità e dunque viene meno all’onere di assolvere l’incarico con diligenza, correttezza e buona fede.

In ultima analisi il sindaco deve denunciare al pubblico ministero la condotta dell’amministratore che rischia seriamente ledere l’integrità del patrimonio sociale: il danno prodotto dal pagamento preferenziale nel momento in cui la srl si trova in stato d’insolvenza deve infatti essere valutato considerando la destinazione del patrimonio sociale nella prospettiva dell’ormai prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia fallimentare.

Attenzione, però. L’assicurazione copre il sindaco della spa fallita dopo l’azione di responsabilità contro di lui se non dimostra che quando il professionista ha avallato le scelte della società nella redazione del bilancio fosse consapevole che erano sbagliati i criteri di valutazione utilizzati. E dunque, in base a quanto stabilisce la sentenza 10386/17, pubblicata dalla terza sezione civile della Cassazione, la compagnia risarcirsce se non prova che il sindaco abbia volutamente violato gli obblighi di controllo che gravano a suo carico.

Bocciato il ricorso della società internazionale che assicura la compagnia condannata a pagare l’indennizzo previsto dalla polizza stipulata con il professionista, un avvocato. Si chiude con una transazione la causa aperta dall’azione di responsabilità del curatore promossa nei confronti dell’amministratore unico e dei sindaci. Spetta allora all’assicurazione dimostrare ex articolo 1896 cc che il cliente quando ha stipulato la polizza per la responsabilità professionale avesse la consapevolezza, per dolo o colpa grave, dell’esistenza di situazioni suscettibili di arrecare danno a qualcuno.

Viene invece confermata la sentenza d’appello che riconosce l’imperizia del sindaco assicurato nella valutazione delle immobilizzazioni della società ex articolo 2426 c.c. La responsabilità colposa del professionista non basta: deve escludersi che il professionista fosse consapevole del suo errore e delle possibili conseguenze pregiudizievoli per i terzi al momento in cui firmò la polizza assicurativa. La transazione sottoscritta dal sindaco all’esito del giudizio intentato dalla curatela integra la responsabilità civile nei confronti del fallimento al di là della clausola di stile secondo cui essa «non costituisce riconoscimento alcuno delle avversarie pretese». E tuttavia è sufficiente a fondare la richiesta d’indennizzo dell’assicurato.

© Riproduzione riservata

Fonte:
logoitalia oggi7