GIURISPRUDENZA

L’ordinanza n. 8895/2020 e i chiarimenti dell a Cassazione

Autore: Marco Dimola
ASSINEWS 321 –  luglio-agosto 2020 

Premessa
La recente pronuncia della Suprema Corte n. 8895 del 13 maggio 2020 offre lo spunto per soffermarsi sulla funzione dei questionari predisposti dalle compagnie per la valutazione del rischio e sul grado di dettaglio delle domande contenute in tali moduli. L’assicuratore deve essere posto in condizione di poter apprezzare esattamente il rischio; infatti, una sottostima degli indennizzi potrebbe far sì che questi si rivelino superiori ai premi incassati, con gravi conseguenze sulla solvibilità della compagnia contraente e implicazioni di rilievo pubblicistico, in ragione della funzione economica svolta dalle imprese di assicurazioni nella riallocazione dei rischi.

Poiché un controllo preventivo di tutti i rischi, lasciato al solo assicuratore, sarebbe oltremodo complicato e costoso (e si ripercuoterebbe inevitabilmente sui premi), egli normalmente trae le informazioni necessarie dall’assicurando, che ha l’obbligo di descrivere il rischio da trasferire in capo all’impresa di assicurazioni in modo esatto e completo.

Per tale motivo l’art. 1892 c.c. prevede che il contratto di assicurazione sia annullabile, ovvero che l’assicuratore possa rifiutare di corrispondere l’indennizzo, qualora l’assicurato, agendo con dolo o colpa grave, renda dichiarazioni inesatte o reticenti in grado di alterare la natura e la consistenza del rischio. Per tentare di ridurre l’asimmetria informativa inevitabilmente esistente tra le parti e ottimizzare il processo di raccolta delle informazioni, la prassi assicurativa prevede dunque la compilazione di questionari informativi da parte del cliente prima della sottoscrizione della polizza.

Il contenuto dei questionari è molto variabile e dipende principalmente dalla tipologia di polizza sottoscritta. Al di là del contenuto, ci si interroga su quale debba essere il livello di dettaglio delle domande incluse nei questionari. In altre parole, l’assenza di specifiche domande rivolte al cliente può considerarsi prova del disinteresse della compagnia a conoscere determinate circostanze o l’assicuratore può limitarsi a chiedere al potenziale assicurato di dichiarare qualsiasi circostanza che possa influire sul rischio?

Le risposte fornite da dottrina e giurisprudenza non sono state univoche e la pronuncia in esame sembra confermare un cambio di rotta della Cassazione sul tema. Prima di analizzare la soluzione fornita dalla Suprema corte, pare opportuno sintetizzare brevemente la controversia esaminata dai giudici di legittimità.

CONTENUTO A PAGAMENTO
Il contenuto integrale di questo articolo è visualizzabile solo dagli abbonati aMENSILE Non sei abbonato?
Scopri i piani di abbonamento
Sei già abbonato? Effettua il login nel modulo sottostante
Hai dimenticato la Password?
Registrati