di Dario Ferrara
Scatta la mediazione civile sulle controversie per le obbligazioni dei contratti non adempiute causa Covid-19, ad esempio l’affitto dei negozi chiusi per lockdown. Il Senato vota la fiducia posta dal Governo sul maxiemendamento che recepisce le proposte di modifica al decreto legge 28/2020 approvate in commissione Giustizia: 154 i favorevoli, 129 i contrari, 2 gli astenuti (cfr. in allegato il documento). Il testo passa ora alla Camera e il tempo stringe: deve essere convertito entro il 29 giugno, pena la decadenza. Ma si apre un giallo sulla norma che prevede la risoluzione stragiudiziale per le liti da Coronavirus laddove il Cura Italia ha esonerato il debitore che non adempie a cause delle misure di contenimento anti-pandemia. È lo stesso servizio studi del Parlamento nel dossier sull’atto Senato 1786 a segnalare che «non è chiaro» se l’esperimento del tentativo di mediazione costituisca o no una condizione di procedibilità della domanda, come sembra nelle intenzioni di chi ha presentato in Commissione l’emendamento 3.60, vale a dire Fratelli d’Italia, Italia Viva e Lega, che hanno poi accettato la riformulazione proposta dal Pd, portando all’accoglimento della proposta nel testo 2.
Lettera oscura. L’emendamento inserisce un nuovo art. 83 bis al Cura Italia. La norma a sua volta modifica il decreto legge 6/2020, aggiungendo un comma 6 ter all’art. 3. La disposizione «incriminata» prevede che il rispetto del lockdown è sempre valutato per escludere la responsabilità del debitore ex articoli 1218 e 1223 cc, anche ai fini di decadenze e penali connesse a tardivi o omessi adempimenti. Ora si vuole prevedere che il tentativo di mediazione sia obbligatorio prima di rivolgersi al giudice come accade ad esempio nelle controversie in tema di condominio e locazioni. Il punto è che anche nella formulazione letterale dell’emendamento torna l’espressione «può essere valutato che». Ma non è chiaro cosa intenda, evidenzia il servizio studi delle Camere: cioè se si riferisce al rispetto delle disposizioni anti-Covid, e allora andrebbe soppresso il “che”, oppure alla condizione di procedibilità della domanda, e allora bisognerebbe chiarire se a e quali condizioni il preventivo esperimento del procedimento costituisca un obbligo. Diversamente è il giudice che può valutare se l’esperimento del tentativo costituisca condizione di procedibilità della domanda, ma il magistrato possiede già un potere ad hoc. Senza dimenticare il problema dell’obbligatorietà del tentativo di negoziazione per tutte le cause che hanno un valore sotto i 50 mila euro. Il tentativo obbligatorio di Adr, alternative dispute resolution, è attualmente previsto anche per le causa in tema di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Cause attuali. È la causa civile del momento l’inadempimento da lockdown: lo dimostrano i provvedimenti urgenti adottati dai giudici di mezza Italia. A Venezia il negozio di abbigliamento ottiene che il centro commerciale non escuta la garanzia dalla banca nonostante la fideiussione. A Bologna il centro fitness blocca l’incasso degli assegni per l’affitto. A Roma si impone di «valutare con maggiore flessibilità» i ritardi accumulati nei versamenti del canone dal centro estetico chiuso per pandemia. A Genova il decreto adottato senza contraddittorio con la controparte vieta al locatore di incassare o girare le cambiali consegnategli dal gestore della discoteca, evitando protesto e segnalazione alla Centrale rischi per mancanza di provvista. Anche a Bologna stop alle cambiali: lo scudo dell’inadempimento Covid-19 vale per tutte le obbligazioni, comprese quelle pecuniarie. Ma il debitore evita di pagare solo se prova che è stato il Coronavirus a rendere impossibile l’adempimento: il Cura Italia non è una moratoria. Ora controversie del genere si potranno chiudere con la mediazione.
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