L’Ivass comunica, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per mancato esercizio dell’attività senza giustificato motivo per oltre tre anni.
I destinatari dell’avvio del procedimento sono indicati negli elenchi allegati. Sulla base della normativa attualmente in vigore, la cancellazione non comporta la perdita del requisito per poter richiedere in qualsiasi momento la reiscrizione nel RUI.
L’Istituto di vigilanza fa presente che qualora taluno dei destinatari ritenga sussistente un giustificato motivo che ha determinato il protrarsi dell’inattività per oltre tre anni, potrà sottoporre alla valutazione dell’Istituto una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, corredata di fotocopia di un valido documento di identità.
La dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento e/o a eventuali richieste di informazioni, dovrà essere inoltrata all’Istituto, entro e non oltre il 12 giugno 2020, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo vigilanzacondottamercato@pec.ivass.it avendo cura di specificare nell’oggetto: numero iscrizione – Cognome/Nome o Ragione sociale – cancellazione inoperativi.
Decorso inutilmente tale termine, l’Istituto provvederà alla cancellazione dal RUI.