CORTE DI CASSAZIONE/ Un’ordinanza sul ricorso presentato da un professionista
Luce rossa a liquidazioni distinte da parte del giudice
di Adelaide Caravaglios

Il giudice non può liquidare il danno in un separato giudizio a fronte di una domanda specifica di risarcimento: lo ha chiarito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10323 del 2020 intervenendo sul ricorso di un professionista (nella specie un architetto) avverso la decisione di merito. In particolare, in appello, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, si era deciso per la condanna dello stesso professionista al risarcimento del danno causato ad una banca per l’errata relazione tecnica svolta: l’architetto aveva omesso di segnalare con ciò realizzando «una condotta negligente» il vincolo di inedificabilità di un immobile, vincolo peraltro facilmente conoscibile perché trascritto nei Registri Immobiliari e notificato alla proprietaria. L’erroneo esito aveva quindi indotto l’istituto di credito a concedere il mutuo, con conseguente, grave, pregiudizio. Nell’accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata, i giudici della II sezione civile hanno definito «errata» l’applicazione che la corte territoriale aveva fatto dei «consolidati principi in materia di condanna generica e delle condizioni previste per la scissione del giudizio sull’an da quello sul quantum» ed hanno affermato il seguente principio di diritto: «qualora sia stata proposta domanda specifica di risarcimento del danno, il giudice di appello non può pronunciare condanna generica ma l’istanza di liquidazione del danno deve avvenire secondo la normale struttura del giudizio risarcitorio […] Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all’an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo limitatamente al quantum, deve rigettare la domanda principale e non può prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve considerarsi improponibile, anche perché, per il principio del “ne bis in idem”, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum».
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