di Giulia Provino
Gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, in regime forfetario, non sono deducibili, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario, oltre che al reddito derivante dall’attività in regime agevolato, risulti titolare di altri redditi Irpef. È la risposta fornita dal sottosegretario del Ministero delle finanze Alessio Maria Villarosa durante le interrogazioni svoltesi ieri in Commissione finanze della Camera.
Il dl 4/2019 ha introdotto per alcune categorie di soggetti la facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione. Con riferimento ai corsi di studio universitari, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data della domanda.
Ai fini fiscali, in via ordinaria, gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea sono interamente deducibili dal reddito complessivo fino a concorrenza dello stesso.
Sono, inoltre, compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1/1/2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento.
Se i contributi sono versati a favore degli «inoccupati fiscalmente a carico» da familiari, a questi spetta una detrazione del 19% dei contributi.
Nell’ipotesi in cui si eserciti l’opzione per il regime forfetario, non è ammessa nessuna deduzione o detrazione dell’onere contributivo sostenuto. Sono infatti deducibili dal regime forfetario «i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge», escludendo, pertanto i contributi, versati facoltativamente.
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