IL VOSTRO QUESITO

Il contraente decide di non pagare il premio annuale che scadeva il 31.10.2019 e si avvale, con lettera raccomandata inviata il 03.12.2019, dell’art. 54 RECESSO IN CASO DI SINISTRO. La compagnia risponde che accoglie la richiesta, ma solo dopo che il cliente ha pagato il premio scaduto il 31.10.2019, accetta la disdetta – soltanto dal 31.10.2020 – rinunciando ad incassare l’ultima rata prevista dalla durata del contratto del 30.11.2020 – 31.10.2021 termine durata polizza. Non dà riscontro sul sinistro del 03.11.2017. Non è previsto nella clausola il diritto a riavere il premio per il rateo pagato relativo al periodo di rischio non corso, come invece vien riconosciuto quando della disdetta se ne avvale la compagnia.
QUESITI:
1- è ipotizzabile una richiesta del contraente di pagare solo il rateo che intercorre dalla scadenza del 31.10.2019 fino al 03.12.2019 – giorno della disdetta inviata a mezzo raccomandata AR?
2- Il diritto a richiedere il pagamento del sinistro è ancora esercitabile nella fattispecie?

L’ESPERTO RISPONDE

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