Nel risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, in caso di sinistro stradale derivante dalla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi e i rispettivi assicuratori nasce direttamente dalla regola generale di cui al primo comma dell’art. 2055 c.c., secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Corte d’appello di Potenza, sentenza del 03/12/2019 n. 835