di Maurizio Finocchio e Fabio Antonio Ferrara
Nel caso di prelievi a mezzo bancomat disconosciuti dal correntista, grava sulla banca l’onere di dimostrarne la riconducibilità al cliente. Se tale prova non viene univocamente fornita dall’istituto, che è tenuto ad osservare la diligenza tecnica dell’accorto banchiere il cliente va ristorato. La Cassazione, con ordinanza n. 9721 del 26 maggio 2020, torna sul tema. Il caso è quello, tipico, del cliente che si accorge dell’esecuzione di prelevamenti «abusivi» dal proprio corrente (nel caso di specie, fino all’azzeramento) e chiede al proprio istituto di credito di esserne rimborsato, vedendosi però respinta la richiesta per pretesa mancanza di responsabilità della banca nella custodia dello strumento di pagamento e delle credenziali affidate al titolare. Il Tribunale di prime cure, aderendo all’impostazione della banca, ha rigettato infatti la domanda dei correntisti, ritenendo mancante la prova della diligenza usata dai titolari per impedire il furto o la clonazione del bancomat, sicché che non vi sarebbe responsabilità per i prelevamenti effettuati anteriormente al blocco della carta, tardivamente denunciato. Si è ritenuto, così, che l’onere (per i giudici di merito non assolto) di dimostrare di non aver creato le condizioni del furto, clonazione o smarrimento della carta, ossia l’onere di dimostrare la diligente custodia del bancomat, gravi esclusivamente sul cliente medesimo, in quanto detentore dello strumento di pagamento con codici di sicurezza. Piazza Cavour non ha però condiviso tale assunto, accogliendo il ricorso proposto dai correntisti, dopo un secondo grado di giudizio ancora, a conti fatti, favorevole alla banca. La Corte ha evidenziato che grava sulla banca tanto l’onere di diligenza di impedire prelievi abusivi quanto quello di dimostrare che il prelievo non è opera di terzi, ma è riconducibile comunque alla volontà del cliente: quest’ultimo, infatti, subisce le conseguenze della perdita solo se, per colpa grave, ha dato adito o ha aggravato il prelievo illegittimo, ad esempio omettendo per lungo tempo una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. Ciò in coerenza sia, specificamente, con le disposizioni di cui al dlgs 11/2010 (attuativo della direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno), sia, generalmente, dell’art. 1176 cc, che detta regole sulla diligenza delle parti del contratto da interpretare con rigore a fronte della particolare diligenza tecnica richiesta agli istituti di credito, chiamati a garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema. Queste fonti prevalgono su eventuali diverse condizioni contrattuali approvate dal cliente, quali quelle che impongano una rapida denuncia di blocco o riducano la quota di rimborso a carico della banca.

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