di Giulia Provino

I conviventi di fatto dei dipendenti beneficiari di servizi di welfare aziendali non possono usufruire di tali servizi fiscalmente agevolati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 212, pubblicata ieri, relativa alla conversione dei premi di risultato in welfare aziendali.
La legge di Stabilità 2016, quella del 2017 e quella del 2018 prevedono la possibilità per il dipendente di applicare un regime di tassazione agevolata (10% di imposta sostitutiva Irpef) sui premi di risultato, oppure possono scegliere di convertire tali premi in misure di welfare, totalmente detassate. I premi potranno essere convertiti nel limite di 3 mila euro lordi (limite fissato per i premi di risultato). Inoltre la legge di Bilancio 2017, nelle ipotesi in cui il premio di risultato sia erogato, su scelta del dipendente, sotto forma di contribuzione alla previdenza complementare o a casse aventi esclusivamente fini assistenziali, prevede che tali erogazioni in natura non concorrano alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se effettuate in misura superiore ai limiti previsti dalle disposizioni.
Nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro dipendente, il «convivente di fatto», non rientrando nella nozione di familiare, non può fruire del regime di favore previsto dall’art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Rientrano invece le unioni civili, in quanto equiparate al matrimonio (legge n. 76/2016).
Con riferimento all’individuazione del momento rilevante ai fini del rispetto del limite di 3 mila euro, la circolare 5 del 2018 ha precisato che, nell’ipotesi di conversione del premio di risultato, il valore del benefit rivelerà nel periodo d’imposta in cui il dipendente ha optato per la conversione del premio di risultato.
Per quanto concerne invece, il momento di percezione dei benefit sostitutivi del premio di risultato, per i servizi welfare (di contribuzione alla previdenza complementare e/o alla cassa sanitaria; rimborsi spese a favore del coniuge, dei figli e degli altri familiari; le opere e servizi di assistenza sanitaria, abbonamenti per attività sportive e viaggi aventi finalità educative, ricreative e/o di culto; buoni spesa o i buoni carburanti entro il limite di euro 258,23; rilascio dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale) gli stessi si considerano percepiti dal dipendente, e conseguentemente esclusi dal reddito, nel momento in cui quest’ultimo effettua la scelta del welfare, indipendentemente dal successivo momento in cui il servizio venga utilizzato o il rimborso erogato, ovvero il datore di lavoro provveda al versamento dei contributi al fondo di previdenza o alla cassa sanitaria.
© Riproduzione riservata

Fonte: