Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole claims made basis, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, anche alla luce dei più recenti arresti, che hanno riconosciuto (già con Cass., S.U. n. 9140/2016) la validità della clausola in questione.
Cassazione civile sez. III, 15/04/2019 n. 10447