RCA
Con ordinanza n. 6725 del marzo 2019 la Cassazione ha chiarito che pur se complementari, sono normative differenti che operano su piani distinti
Autore: F. Sulis e MR. Oliviero
ASSINEWS 309 – giugno 2019
L’ordinanza della III sezione della Cassazione Civile – n. 6725 – 08.03.2019
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, una nota assicurazione non aveva fornito copia di documentazione relativa ad una perizia, opponendo un diniego al richiedente, successivo ricorrente, come previsto ed in forza dell’art. 146, comma 2 del codice delle assicurazioni private.
Il ricorrente aveva, dunque, eccepito che la possibilità di negare l’accesso, prevista dell’art. 146 del codice delle assicurazioni in presenza di indizi di fraudolenza, deve essere letta in combinato disposto con le limitazioni previste dal codice della privacy all’art. 8, comma 2, lett. e), che limita il diritto di accesso “al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria”.
Partendo da tale assunto, secondo il ricorrente, nel caso concreto al momento del rifiuto da parte dell’impresa assicuratrice non sarebbero state in corso attività di investigazioni difensive, né comunque era stato dimostrato quale sarebbe potuto essere o era il pregiudizio ancora pendente.
Il ricorso è stato assegnato alla III sezione civile della Cassazione. Nell’ordinanza n. 6725 dell’8 marzo 2019 la Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di accesso che un danneggiato può avanzare alla società di assicurazione obbligatoria RCA non rientra nelle fattispecie previste dalla disciplina dell’accesso ai dati personali del codice della privacy.
I Giudici della Suprema Corte, in particolare, hanno rilevato che “le due normative operano su piani diversi, seppur in rapporto di complementarietà”.
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