In caso di tamponamento tra veicoli deve presumersi la colpa del conducente del veicolo tamponante il quale deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede; l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza e, conseguentemente, non trovando applicazione la presunzione di pari colpa, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., questi resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria ai sensi del primo comma del medesimo articolo, ossia:
- di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno
- o, comunque, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Tribunale Roma sez. XIII, 02/04/2019 n. 7063