di Daniele Cirioli

Sei mesi per decidere sulla disapplicazione del massimale contributivo previdenziale (pari nel 2019 a 102.543 euro) e così maturare una pensione più consistente. La possibilità, introdotta dal dl n. 4/2019 (convertito dalla legge n. 26/2019), è offerta ad alcuni dipendenti pubblici (magistrati, procuratori, diplomatici, professioni e ricercatori universitari ecc.) se iscritti alla previdenza obbligatoria dal 1° gennaio 1996 (cioè appartenenti al regime contributivo). Lo spiega l’Inps nella circolare n. 93/2019. Per l’opzione si utilizza il modulo AP136, pubblicato sul sito internet dell’Inps. L’istituto riterrà comunque utili anche le opzioni già trasmesse, con altre modalità, prima della circolare.
Gli interessati. I lavoratori ammessi all’opzione sono i dipendenti delle pp.aa. ex art. 1, comma 2, e art. 3 del dlgs n. 165/2001 comprese Banca Italia, Consob, Authority, Università non statali legalmente riconosciute. Condizione per l’esercizio d’opzione è che il lavoratore presti servizio in settori in cui non risultano attivati fondi pensioni compartecipati dal datore di lavoro. La facoltà di opzione, spiega l’Inps, può essere esercitata indipendentemente dalla cassa d’iscrizione (ex Inpdap oggi tutte all’Inps).
I termini e gli effetti. L’opzione va esercitata, a pena di decadenza, nei seguenti termini, distinti a seconda che si tratti di dipendenti in servizio o meno alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del dl n. 4/2019). Per i dipendenti in servizio al 29 gennaio 2019:

entro sei mesi dal 29 gennaio 2019 (cioè entro il 29 luglio 2019) se negli anni precedenti la retribuzione imponibile ai fini pensionistici ha già superato il massimale contributivo;

entro sei mesi dalla data di superamento del massimale, qualora negli anni precedenti la predetta retribuzione non ha superato il massimale contributivo.
Per i dipendenti assunti dal 30 gennaio 2019:

entro sei mesi dalla data di assunzione o dalla data di superamento del massimale.
In ogni caso, il massimale contributivo verrà disapplicato a decorrere dal mese retributivo successivo alla data dell’opzione.

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