IL CASO

Sentenza n. 9315 del 3/04/2019 Corte di Cassazione

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 309 – giugno 2019

Premessa
È comunemente risaputo che esiste una forte sinistrosità delle polizze RC diver­si dei Comuni e Province determinata dalla grande mole di richieste danni che pervengono in seguito a incidenti e/o danni a veicoli o a persone causati dalla non ottimale manutenzione del manto stradale.
Questi contenziosi sono spesso alimentati dalle compagnie medesime, che pur di eliminare il contenzioso sono spesso disponibili a indennizzare un quid rivalendosi poi sugli enti medesimi per le relative franchigie di competenza.
Ma questi indennizzi sono sempre dovuti? Ap­profondiamo l’argomento e poi vediamo il caso di cui alla sentenza sopra citata.

Art. 2051 c.c. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito [1218, 1256, 2052]. Precisiamo che ai sensi di detta norma debba ritenersi custode il soggetto che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa stessa e tale potere può essere di diritto, ma anche solo di fatto.
L’ipotesi contemplata dalla norma riguarda esclusivamente il caso in cui sia la cosa a produrre da sola un danno.

Nel caso infatti in cui il danno derivi dall’opera dall’uomo, si applica la generale previsione di cui all’art. 2043 c.c. e non art. 2051 c.c.. Dal dettato della norma si evincerebbe inoltre che sia piuttosto difficile per il custode della cosa la prova li­beratoria e possiamo confermare che la giurisprudenza di primo grado è sicuramente su questa linea.

In cosa consiste insidia  e trabocchetto stradale  
Sono tutte le situazioni di pericolo occulto della sede stradale a rivestire i caratteri dell’insidia o del trabocchetto. In parole povere stiamo parlando di buche, disli­velli, tombini, avvallamenti, pietre e altri ostacoli sul suolo pubblico (sia esso un marciapiede o una via percorribile dalle auto) che possono far cadere per terra le persone, causare danni ai veicoli od es­sere in parte causa di collisioni.

Affinché si possa parlare di insidia e trabocchetto stradale è necessario che il pericolo non sia facilmente visibile con l’ordinaria dili­genza. E cosa significa ordinaria diligenza è la fonte dei contenziosi? Di certo non possiamo incolpare la pubblica ammini­strazione di quei danni che si verificano per colpa della distrazione del cittadino stesso.

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