Salute, la privacy batte l’e-fattura

La tutela della privacy sullo stato di salute del cittadino mette fuori causa la fattura elettronica: anche per le prestazioni non sanitarie vale il divieto di e-fattura qualora possano rivelare informazioni sulle condizioni di salute, come nel caso della degenza in una struttura sanitaria. Questa una delle nuove precisazioni che la circolare n. 14/2019 dell’Agenzia delle entrate ha fornito, in aggiunta a quelle diffuse nei mesi scorsi, riguardo alle regole transitorie che limitano la fatturazione elettronica in campo sanitario, rappresentate dalle disposizioni dell’articolo 10-bis del dl n. 119/2018 e dell’articolo 9-bis del dl n. 135/2018.
L’articolo 10-bis del dl 119/2018 ha stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (Sts), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del dlgs n. 127/2015, ossia attraverso il Sistema di interscambio gestito dall’Agenzia delle entrate, «con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria». I dati fiscali trasmessi al Sts possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva, secondo modalità e termini da stabilire con appositi decreti ministeriali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Successivamente, l’articolo 9-bis del dl 135/2018, inserito dalla legge di conversione n. 12/2019, ha stabilito che le disposizioni di cui al predetto articolo 10-bis si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sts, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
In sostanza, per l’anno 2019 vige il divieto di fatturazione elettronica tramite Sdi per le:
a) operazioni soggette all’obbligo di invio al Sts, anche nel caso in cui l’invio non debba essere effettuato a causa dell’esercizio del diritto di opposizione da parte dell’interessato;
b) prestazioni sanitarie non soggette all’obbligo di invio al Sts (es. fisioterapisti, logopedisti, ecc.) fatturate alle persone fisiche.
Di conseguenza, la fattura relativa alle suddette operazioni deve essere emessa in forma cartacea, oppure in forma elettronica «fuori Sdi».
In merito alle operazioni di cui alla lettera b), va ricordato che, secondo quanto precisato dall’Agenzia con la risposta a interpello n. 78/2019, è obbligatoria la fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio se le prestazioni sono fatturate a soggetti diversi dall’utente, per esempio nel caso in cui il professionista esegua la prestazione per conto dello studio medico titolare del rapporto con il paziente.
Pertanto, qualora il soggetto che eroga la prestazione (professionista persona fisica, società ecc.) si avvalga di professionisti terzi che emettono fattura per il servizio nei suoi confronti e non direttamente nei confronti del paziente, detti professionisti dovranno emettere e-fattura, salvo che possano far valere eventuali esoneri specifici (per esempio, se si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014 o del regime di vantaggio di cui al dl n. 98/2011).
Sempre con riguardo alle operazioni stesse, la circolare 14 osserva ora che, considerato che il divieto di fatturazione elettronica è stato introdotto dalla legge n. 12/2019, entrata in vigore il 13 febbraio 2019, alcuni operatori potrebbero avere emesso, prima di tale data, la fattura elettronica, divenuta obbligatoria il 1° gennaio 2019; al fine di tutelare la privacy, l’Agenzia chiarisce che i dati delle suddette fatture non saranno messi a disposizione del cliente neppure in caso di sua adesione al servizio di consultazione.
Prestazioni «miste» con fattura unica. La circolare, ribadendo le indicazioni rese dall’Agenzia con una precedente risposta, chiarisce che nel caso in cui un’unica fattura comprenda sia prestazioni sanitarie che altre prestazioni, tale fattura dovrà essere emessa in forma cartacea, oppure elettronica «fuori Sdi». Quanto alle modalità di invio dei dati al Sts:
– se il corrispettivo della componente non sanitaria è indicato separatamente, occorre trasmetterlo al Sts con il codice AA «altre spese», mentre i dati della prestazione sanitaria saranno trasmessi secondo le tipologie previste;
– se il corrispettivo è indicato in modo indistinto, l’intera spesa dovrà essere trasmessa al Sts con il codice AA.

Fatturazione distinta. Qualora invece le spese sanitarie e non sanitarie vengano fatturate separatamente, solo per le prime vige il divieto temporaneo di fatturazione elettronica.
Le prestazioni non sanitarie, pertanto, dovranno essere documentate con fattura elettronica Sdi, ma, precisa la circolare, a condizione che non contengano alcun elemento da cui possano desumersi informazioni sullo stato di salute dell’interessato: per esempio, la fattura per la degenza in una struttura sanitaria, ancorché non rechi la specifica delle prestazioni o del motivo del ricovero, non può essere emessa in formato elettronico via Sdi.
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