Il risarcimento del danno relativo a un veicolo danneggiato deve comprendere anche l’Iva, indipendentemente dal fatto che la riparazione sia avvenuta, perché la funzione del risarcimento del danno è quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, a prescindere dagli esborsi effettuati.
Erroneamente, la mancata liquidazione dell’Iva era stata fatta discendere da vicende successive al danneggiamento, omettendo di considerare che il danno deve delinearsi al momento dell’eventus damni e che su di esso sono ininfluenti le scelte successive del danneggiato.
Non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno patrimoniale debba comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’importo dovuto dal danneggiato all’autoriparatore a titolo di IVA, pur quando la riparazione non sia ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata), dal momento che l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.
Tale principio, tuttavia, non è però pertinente nel nostro caso, avuto riguardo alla concreta ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata.
Il Tribunale ha infatti liquidato il danno senza tenere conto dell’IVA con un ragionamento così riassumibile:
(a) il veicolo è stato alienato dopo essere stato riparato;
(b) la danneggiata non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato l’IVA al riparatore;
(c) deve ritenersi che la riparazione sia avvenuta in economia ovvero senza versamento dell’IVA al riparatore.
Il Tribunale, dunque, non ha affatto negato in iure che l’importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non è stato riparato; ma ha semplicemente accertato in facto che il veicolo era stata riparato e non che non c’era fattura, quindi, ha ritenuto che l’Iva non fosse stata assolta e, di conseguenza, che non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 4 aprile 2019 n. 9348