Il principio informatore della circolazione di cui all’art. 140 del Codice della Strada grava il conducente di tre obblighi comportamentali:
- ispezionare costantemente la strada
- mantenere sempre il controllo del veicolo
- prevedere le ragionevoli situazioni di pericolo, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.
Conseguentemente, per affermare la colpa esclusiva del pedone, deve realizzarsi una duplice condizione:
- che il conducente, per cause estranee alla diligenza e alla prudenza da lui osservate, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo improvviso e inatteso
- che il conducente abbia osservato le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
Ne deriva che per escludere la responsabilità del conducente da ogni addebito di colpa, generica o specifica, è necessario che la condotta del pedone si ponga come causa atipica ed eccezionale, tale da collocarsi nell’ambito del ragionevolmente non prevedibile.
Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019 n. 18321