La pensione segue l’interruzione del rapporto lavorativo. Infatti, per poter ricevere l’assegno pensionistico è assolutamente necessario cessare l’attività lavorativa, che rappresenta il requisito necessario e indefettibile per il perfezionamento del diritto al trattamento previdenziale, anche se la pensione è cumulabile con altri redditi da lavoro. Condizione, questa, che risulta assente allorquando un dipendente dimessosi venga, successivamente, riassunto dallo stesso datore alle medesime condizioni e mansioni. In questo caso, non è possibile continuare a lavorare alle dipendenze dello stesso datore di lavoro senza soluzione di continuità tra la formale cessazione e la successiva riassunzione, poiché si configurerebbe una presunzione di simulazione dell’effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 14417 del 27 maggio 2019.
Ci sono tecnologie digitali che promettono di cambiare profondamente il panorama Ict nelle imprese italiane, innovando o trasformando i processi e i modelli di business. Tra queste tecnologie spiccano i sistemi, le soluzioni e i servizi per l’Internet of Things (loT), ovvero per costruire reti di oggetti o «cose» che si connettono autonomamente in modo bidirezionale utilizzando la connettività IP. La spesa IoT delle aziende italiane a fine 2018 supera il valore di 16 miliardi di euro ed entro i12019 crescerà con un incremento medio annuo superiore al 18%. È uno dei passaggi più significativi dell’ultimo rapporto dedicato al mercato lei e digitale in Italia, realizzato dall’Assintel, l’associazione nazionale delle imprese tecnologiche e digitali, con Cfmt, il Centro di formazione management del terziario, e la società di ricerca Idc Italia.
L’intelligenza artificiale è sempre più chiamata a gestire aspetti importanti della vita dell’impresa. In alcuni casi, addirittura, algoritmi e robot vengono investiti della responsabilità di decisioni rilevanti per la vita dell’azienda e dei suoi lavoratori. «Ma chi risponde quando la macchina sbaglia e produce danni ingiusti? — si chiede Stefano Trifirò dello Studio Trifirò Partners —. Di recente si è molto parlato di algoritmi chiamati a decidere in autonomia le sorti degli investimenti, delle linee di prodotto e del personale di importanti aziende, che si sono poi però sbagliati cagionando ingenti danni a quest’ultime».
- I furbetti delle targhe estere tornano con leasing e noleggi
- Il tipo di contributo decide la detrazione dei rimborsi sanitari
Nella compilazione del modello Redditi o del 730 occorre fare attenzione alle spese sanitarie, in particolare nella dichiarazione precompilata. Dove spesso tali spese sono inserite al netto dei rimborsi ricevuti da enti o casse aventi fine assistenziale, e vanno perciò ricalcolate. Gli aspetti da considerare sono molti: l’importo dei contributi versati dal datore di lavoro, dal lavoratore o dal pensionato, i contributi fruiti in sostituzione del premio di risultato (welfare aziendale), la quota di contributi riferita ai familiari anche non fiscalmente a carico nonché gli importi comunicati da enti e casse al Fisco. La prima ipotesi è quella in cui alcune spese sanitarie siano state rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro – o dal contribuente stesso – a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali. Se tali contributi hanno concorso a formare il reddito imponibile, le spese – anche se rimborsate – sono detraibili. Così, si considerano rimaste a carico del contribuente, tra l’altro, le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o deduzioni. Allo stesso modo, la presenza di contributi non deducibili (ad esempio, pensionato Fasi) consente la detrazione delle spese sanitarie rimborsate.
- Danni da ecoreati, le prove non esigono indagini tecniche
Sono passati quattro anni dall’entrata in vigore degli “ecoreati”, introdotti nel Codice penale dalla legge 68/2015. La Cassazione, in questo periodo, ne ha specificato alcuni punti essenziali, la cui conoscenza è di aiuto per gli operatori del settore. Il primo è la nozione di “ambiente”: era uno snodo interpretativo indispensabile, perché la legge non aveva previsto una definizione. La Corte ha attribuito all’ambiente un rango primario – qualificandolo come «un bene della vita» – e una dimensione anche culturale: beneficiano perciò del presidio penale sia i beni naturali in senso stretto (acqua, aria, suolo e sottosuolo), sia quelli che, grazie all’intervento dell’uomo, hanno acquisito valore sotto il profilo paesaggistico, storico, artistico, architettonico o archeologico. Ciò significa, ad esempio, che anche l’abusivismo edilizio può ferire l’ambiente, se determina una radicale trasformazione dell’originario assetto del territorio e provoca rischi per l’incolumità a causa della sottovalutazione del pericolo di crollo derivante dal rischio idrogeologico presente sull’area.