Con nota del 3 maggio 2019, prot. n. 126917/19, è stato avviato un procedimento di cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi per mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni ai sensi artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. Ivass n. 40/2018.
Dal momento che entro il termine indicato nella comunicazione (23 maggio 2019) non è stato sottoposto all’attenzione dell’Ivass nessuna replica contenente eventuali circostanze giustificative dell’inoperatività, l’Istituto ha disposto la cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai sensi degli artt. 113, comma 1, lett. c), del D. Lgs. N. 209/2005 e 30, comma 1 lett. c), del Reg. Ivass n. 40/2018, dei soggetti di cui all’elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento.
La reiscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi potrà essere richiesta in ogni momento, ai sensi degli artt. 114 del D. Lgs. N. 209/2005 e 31 del Reg. Ivass n. 40/2018, purché l’interessato dimostri di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di pagamento del contributo annuale di vigilanza, nonché agli obblighi di aggiornamento professionale e al pagamento della tassa di concessione governativa. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Fonte: IVASS