Dal centro studi Lapet le linee guida sulle misure di welfare familiare
Ripensare gli strumenti di sostegno al reddito
di Lucia Basile

Più welfare per le famiglie. Alla luce dell’attuale dibattito politico in materia di sostegno alla famiglia, la Lapet torna a suggerire l’introduzione del fattore famiglia nel sistema di tassazione dei redditi. Il centro studi Lapet, pertanto, sulla base delle ricerche già avviate dal 2011 (vedi articoli pubblicati su questo giornale e documenti sul sito www.iltributarista.it), ha inteso produrre nuove linee guida generali da mettere, ancora una volta, a disposizione del legislatore, presso le sedi istituzionali opportune.

Qui di seguito riportiamo uno stralcio del documento relativo alla proposta di modifica del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Tuir) al fine di introdurre il fattore famiglia:
«L’ordinamento tributario italiano aveva già riconosciuto l’unitarietà della famiglia come autonomo centro di imputazione dei redditi, in questo senso, infatti, si esprimeva l’art. 4, dpr 597/1973, il quale imponeva l’imputazione in capo al capofamiglia dei redditi prodotti dalla moglie non legalmente ed effettivamente separata e dai figli minori conviventi. La Corte costituzionale, con sentenza del 15 luglio 1976, n. 179, ha accertato il contrasto del sistema sopra descritto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva, pertanto ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Ora, ad oltre quarant’anni dall’origine del sistema di tassazione familiare, si rende necessario ripensare agli strumenti di sostegno al reddito della famiglia, anche al fine di invertire la tendenza alla denatalità e di prevenire comportamenti elusivi dei contribuenti. La proposta che segue consiste nell’introdurre strumenti mediante i quali riconoscere la riduzione della capacità contributiva che avviene nell’ambito dei nuclei familiari, pertanto il tema è esattamente opposto a quello affrontato negli anni settanta, quando si riteneva che la coesistenza di redditi nel medesimo nucleo familiare accrescesse la capacità contributiva della famiglia nel suo complesso. Lo strumento mediante il quale contrastare la riduzione della capacità contributiva nell’ambito della famiglia, prevenire i comportamenti elusivi e tentare di invertire la tendenza alla denatalità, viene individuato nel fattore famiglia. Al fine di realizzare un sistema di tassazione coerente con la riduzione della capacità contributiva all’interno del nucleo familiare, il fattore famiglia prevede una scala di coefficienti da applicare al reddito familiare complessivo. Il risultato dovrà poi essere assoggettato alle aliquote progressive previste dalla disciplina Irpef. In questo modo il fattore famiglia consente di ridurre la pressione fiscale sui redditi prodotti nell’ambito della famiglia, i quali non superino, complessivamente, un limite predeterminato dalla norma. Il predetto limite si rende necessario per evitare situazioni di regressività dell’imposizione, vale a dire per evitare che dal beneficio traggano vantaggio anche nuclei familiari che non subiscono una riduzione della capacità contributiva. Il fattore famiglia dovrebbe tenere in considerazione il numero dei familiari a carico, e dovrebbe prevedere maggiori vantaggi qualora nella famiglia siano comprese persone anziane e persone affette da disabilità. La nozione di familiare a carico dovrebbe essere redatta generalizzando gli effetti delle diverse fattispecie, le più frequenti delle quali sono: figli a carico (minori, maggiorenni studenti, disoccupati); genitori a carico dei figli (disoccupati ed esodati non ancora pensionati), non a carico perché in possesso di redditi determinati su base catastale, di redditi soggetti a ritenuta o di redditi esenti (es. compensi sportivi).

Inoltre il fattore famiglia consentirà di superare il meccanismo di detrazione per familiari a carico che contraddistingue il sistema Irpef, il quale si è rivelato, nel tempo, oltremodo complesso e farraginoso. Il fattore famiglia consentirà, pertanto, una significativa semplificazione nella compilazione della dichiarazione dei redditi e nel calcolo dell’imposta. Il reddito imponibile della famiglia sarà determinato moltiplicando il reddito lordo dei componenti la famiglia – coniugi o figure equiparate dalla legislazione civilistica e fiscale – per i coefficienti che saranno determinati in funzione dell’agevolazione che si intende garantire al nucleo familiare.
L’agevolazione non verrà concessa ad ogni nucleo familiare ma sarà contenuta entro una soglia di reddito predeterminata, ciò al fine di evitare effetti regressivi dell’imposizione con i conseguenti rischi di illegittimità costituzionale. Si propone che la soglia limite per beneficiare dell’agevolazione sia fissata intorno a euro 50 mila e comunque non superiore a euro 60 mila. Infine non può tacersi il problema del patrimonio familiare, la cui considerazione ai fini del calcolo del fattore famiglia deve essere proporzionata agli effetti che si intendono raggiungere. In questo senso appare proporzionato, ragionevole e coerente con gli obiettivi della riforma escludere dal beneficio fiscale i grandi patrimoni, tuttavia, d’altra parte, il possesso di un patrimonio non può essere penalizzato fino al punto di scoraggiare il risparmio, in violazione dell’art. 47 Costituzione».

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