Malattie dell’amianto
di Daniele Cirioli

Pensione d’inabilità a maglie larghe per i soggetti affetti da malattie dell’amianto. Ne potranno fruire, infatti, anche gli affetti da patologie asbesto-correlate e anche se non più iscritti all’Inps o se titolari del sussidio di accompagnamento alla pensione. Ai fini del requisito contributivo (almeno cinque anni nella vita lavorativa), inoltre, il periodo di esposizione si conta una volta e mezzo. Lo prevede l’art. 41-bis de dl Crescita, in discussione per la conversione alla camera.

Inabilità per amianto. La pensione d’inabilità per gli ammalati di amianto è stata introdotta dalla legge n. 232/2016 e disciplinata dal dm 31 maggio 2017. Beneficiari sono i lavoratori iscritti all’Inps in possesso di due requisiti: cinque anni di contributi; riconoscimento di una delle patologie: mesotelioma pleurico o pericardico o peritoneale o della tunica vaginale del testicolo; asbestosi; carcinoma polmonare. La patologia deve essere stata riconosciuta di origine professionale o come causa di servizio. Non occorre, invece, l’assoluta e permanente impossibilità al lavoro (requisito che, in genere, serve per ogni trattamento d’inabilità).

Prestazione a maglie più larghe. L’art. 41-bis stabilisce che, tra i destinatari della pensione d’inabilità, ci sono anche i lavoratori in servizio o cessati dal lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl Crescita, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992. Questa norma stabilisce che, per il conseguimento di una pensione da parte dei lavoratori che hanno contratto malattie professionali per esposizione all’amianto documentate dall’Inail, il numero di settimane coperto da contributi obbligatori relativi a periodi di lavoro con esposizione all’amianto va moltiplicato per il coefficiente di 1,5. Sempre l’art. 41-bis, inoltre, stabilisce che tra i nuovi destinatari della pensione d’inabilità, vi rientrano anche i soggetti che:
a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro non siano più iscritti all’Inps, ma in altra gestione previdenziale;
b) per effetto della ricongiunzione contributiva (ex lege n. 29/1979) non possano far valere alcun contributo all’Inps;
c) siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro il 2020 (si ricorda che anche tale sussidio è riconosciuto ai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate); in tal caso, ai soggetti è data facoltà di optare per la pensione di inabilità.
Le novità hanno effetto dall’entrata in vigore della legge di conversione del dl Crescita, senza dar diritto ad arretrati, e la pensione decorrerà dal mese successivo a quello della domanda, fermo restando che occorre attendere un decreto per la definizione delle modalità attuative (entro 60 giorni). Inoltre vale la pena ricordare che la pensione è comunque vincolata ai fondi disponibili e che, in caso di loro superamento, l’Inps procede all’individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio nell’anno di riferimento e al conseguente posticipo della decorrenza. Il dl Crescita stanzia i seguenti limiti di spesa: 7,7 mln di euro per il 2019; 13,1 mln per il 2020; 12,6 mln per il 2021; 12,3 mln per il 2022; 11,7 mln per il 2023; 11,1 mln per il 2024; 10,0 mln per il 2025; 9,2 mln per il 2026; 8,5 mln per il 2027 e 7,5 mln annui a decorrere dal 2028. Soddisfazione è stata espressa dalla deputata Maria Pallini, in particolare per «gli ex lavoratori dell’Isochimica di Avellino che, grazie alla nuova norma, potranno mettere la parola fine ad anni di sofferenze e battaglie».
© Riproduzione riservata

Fonte: