Nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno u.s. sono state pubblicate le nuove Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari.
Obiettivo delle disposizioni è di eliminare qualsiasi tipologia di discriminazione – sia diretta che indiretta – tra uomini e donne nelle forme di previdenza complementare.
Con la Deliberazione COVIP del 22 maggio 2019 sono state adottate le nuove “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”, in sostituzione di quelle di cui alla Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011.
Le Disposizioni tengono conto di quanto disposto dall’art. 30-bis del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. v), del Decreto lgs. 25 gennaio 2010 n. 5, con il quale è stata recepita la direttiva 2006/54/CE, riguardante la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
L’art. 30-bis del Decreto lgs. n. 198/2006 reca in particolare norme in tema di divieto di discriminazioni nelle forme pensionistiche complementari collettive, stabilendo anche che differenze di trattamento sono consentite ove le stesse siano giustificate sulla base di dati attuariali, affidabili, pertinenti ed accurati.
In base a tale disposizione la COVIP vigila al riguardo e raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all’utilizzo del sesso quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno annualmente al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.
Le nuove Disposizioni non sono più limitate, come le precedenti, alle sole forme pensionistiche collettive che erogano direttamente le prestazioni, ma riguardano anche i fondi pensione collettivi che erogano prestazioni tramite convenzioni assicurative, i quali, laddove eroghino prestazioni differenziate per genere, saranno pertanto tenuti ad inviare, secondo la tempistica ivi prevista, un’apposita relazione alla COVIP.
La relazione, redatta da un attuario, attesta che le prestazioni differenziate trovano fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. Tale relazione potrà essere redatta da un attuario incaricato dal fondo pensione, e distinto da quello dell’impresa di assicurazione, oppure anche dallo stesso attuario dell’impresa di assicurazione.
La novità in parola si basa su un diverso approccio interpretativo della normativa di riferimento di cui al Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198 nel frattempo maturato e condiviso con IVASS, tenuto anche conto dei chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici pubblicate in materia dalla Commissione europea il 13 gennaio 2012, adottate a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° marzo 2011 (c.d. sentenza Test Achats).
Le Linee direttrici della Commissione europea hanno messo chiaramente in luce i profili di differenziazione che, per quanto di interesse della previdenza complementare, sussistono tra la direttiva 2006/54/CE e la direttiva 2004/113/CE, precisando che nel campo di applicazione della direttiva 2006/54/CE rientrano i regimi previdenziali professionali, anche se prevedono il pagamento di prestazioni in rendita tramite un’impresa di assicurazione, mentre la direttiva 2004/113/CE si applica solo alle assicurazioni e pensioni di natura privata, volontarie e distinte dal rapporto di lavoro.
Tali elementi di differenziazione tra le due direttive, come sopra precisati dalla Commissione europea, sono altresì rinvenibili nella corrispondente normativa nazionale di riferimento (art. 30-bis e art. 55quater del Decreto lgs. n. 198/2006 e norme contigue). Considerate le differenze esistenti a livello comunitario e i chiarimenti contenuti nelle Linee direttrici della Commissione europea, si è quindi ritenuto che la norma di cui all’art. 55-quater del Decreto lgs. 11 aprile 2006 n. 198, che impone ora l’applicazione di regole unisex ai contratti assicurativi, non riguardi le prestazioni erogate dalle imprese di assicurazione per conto di forme pensionistiche complementari collettive, alle quali deve per converso applicarsi l’art. 30-bis del medesimo Decreto.
Ciò comporta che alle predette prestazioni si applichino tutte le regole ivi dettate, che per taluni profili continuano ad ammettere differenziazioni tra sessi. Conseguentemente spetta alla COVIP di vigilare – sempre per il tramite dei fondi pensione – sulla “affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati”, anche nel caso in cui tale attività fosse svolta da un’impresa di assicurazione per conto di un fondo pensione; tali forme sono inoltre da ricomprendersi nella relazione che la COVIP presenta al Comitato nazionale di parità e pari opportunità nel lavoro.
Il provvedimento tiene conto delle osservazioni pervenute ad esito della pubblica consultazione posta in essere dalla COVIP, in conformità alla Legge 262/2005.