È configurabile mobbing lavorativo ove ricorra:
- l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro
- e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore medesimo.
E’ onere del lavoratore che lo denunci e che chieda di essere risarcito provare l’esistenza di tale danno, e il nesso causale con il contesto di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 05/04/2019 n. 9664