La mediazione civile continua, nonostante tutto, a mostrare un trend positivo. Infatti, si è passati da 166.989 casi nell’anno 2017, a 151.923 per l’anno 2018 (dati Ministero della giustizia). «Abbiamo voluto riportare i dati statistici riferiti all’anno 2018, sebbene in lieve flessione rispetto al 2017, per sottolineare, ancora una volta, come l’istituto della mediazione, nonostante le difficoltà dovute ad una normativa che mostra ancora luci ed ombre, continua a registrare un trend positivo. Non solo, i dati dimostrano che, quando le parti sono presenti al tavolo della mediazione, crescono le percentuali di accordi raggiunti. Altrettanto rilevante è la crescita della mediazione delegata dal giudice, si è passati da 20.835 del 2017 a 21.508 del 2018», ha evidenziato Antonio Amendola, vicepresidente nazionale Lapet e responsabile AdrMedilapet (organismo proprio dell’associazione).

Oggi, a distanza di nove anni dall’entrata in vigore della normativa che disciplina la mediazione delle liti civili e commerciali (introdotta dal decreto legislativo 28/2010), sono diversi gli aspetti che la giurisprudenza ha chiarito, tanto sulle materie e ambito d’applicazione, quanto sugli effetti della domanda, sanzioni, partecipazione delle parti, contenuto del primo incontro. Nonostante gli evidenti buoni risultati però, preoccupano i tributaristi alcune affermazioni del ministro alla giustizia Alfonso Bonafede quando pone l’accento sulla previsione dell’alternatività della mediazione e della negoziazione assistita. Secondo il ministro ci sono settori dove la mediazione sembra non dare riscontri come pure ci sono settori dove la negoziazione obbligatoria non funziona e crea frustrazione nei cittadini che attendono tempi senza alcuna attività (come nell’ipotesi dei sinistri stradali). Per queste ipotesi dunque sembra profilarsi, da un lato, l’eliminazione dell’obbligatorietà della negoziazione assistita e, per le altre materie dove la mediazione non funziona (e dalle statistiche sembrano quelle bancarie e assicurative), consentire all’avvocato la scelta tra i due strumenti (che certamente non sono equivalenti dal punto di vista tecnico e dei risultati. Ancora una volta la Lapet auspica una rimodulazione delle materie oggetto della mediazione ma, anche, dei chiarimenti sui vari interventi legislativi, ad esempio il dlgs n. 68/2018 in tema di contratti assicurativi che rende difficoltosa la scelta degli strumenti di risoluzione stragiudiziale della controversia.

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