Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 283, comma secondo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall’art. 1, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, nella parte in cui prevede che, «in caso di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare».
La norma censurata, redatta sulla base di quella europea, presenta la stessa ratio, che giustifica, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, il trattamento differenziato tra ipotesi di danno alle cose, contestuale a lesioni personali, secondo che queste abbiano causato, o meno, un danno grave.
Inoltre, la giustificazione di tale trattamento differenziato non sembra sminuita se si considera il criterio discretivo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento agli artt. 138 e 139 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per cui risultano risarcibili i danni alle cose solo se contestualmente ricorrono lesioni personali di non lieve entità ex art. 138, tali da determinare postumi permanenti in misura maggiore del 9 per cento, ex art. 139.
Rimane in ogni caso, come ragione giustificativa del trattamento differenziato, l’esigenza di evitare frodi al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Corte Costituzionale, sentenza del 18/04/2019 n. 98