IL CASO 

Cosa succede quando la richiesta danni supera il massimale?

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 309 – giugno 2019

Premessa  
Non sempre a tutti è chiaro quale sia il meccanismo che disciplina nelle polizze di responsabilità civile la copertura assicurativa relativa alle spese legali per resistere all’azione del danneggiato. Questo perché la maggior parte di noi ha in mente i corsi basici di responsabilità civile in cui si fa riferimento al quarto del massimale riservato a tali spese. Se poi facciamo riferimento anche alla sensazione comune di non aver mai sentito parlare di spese legali di centinaia di migliaia di euro, l’importo previsto dal codice civile ci pare assai congruo. Ma siamo sicuri che tutte le polizze siano uguali? Cosa disciplina la legge in questi casi? Cerchiamo di dipanare la matassa con un caso con­creto partendo da alcune premesse giuridiche.

Spese legali per agire
Sono le spese legali che sostiene il danneggiato per chiedere i danni all’assicurato. Questo tipo di spesa fa parte del danno ed è compresa nel massimale di polizza senza alcuna limitazione né legale né contrattuale.

Spese legali per resistere all’azione
Sono le spese che si sostengono per difendersi dalle richieste del dan­neggiato. Non fanno parte del danno e non sono comprese nel mas­simale. Il codice civile disciplina le spese legali per resistere all’azione come segue: Art. 1917 c.c. terzo comma “Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in propor­zione del rispettivo interesse”.

Il quarto del massimale è in aggiunta al massimale stesso e le spese sono a carico dell’assicurato in proporzione solo se il danno supera il massimale stesso. Il dettato del codice civile parla comunque del dan­no accertato e disciplina quindi la situazione di suddivisione dei costi dopo che una eventuale sentenza abbia stabilito la somma dovuta. Nella citata norma non viene infatti presa in considerazione la pretesa risarcitoria che in una prima fase potrebbe essere più alta del danno poi accertato. La differenza è sottile e questo passaggio è fondamentale per comprendere quello che vedremo successivamente.

    

Il limite  dell’art. 1917 c.c. è che è una norma
DEROGABILE Quindi nei contratti di assicurazione RC possia­mo trovare questi prin­cipi modificati in modo sostanziale. E questo avviene solitamente nel­le polizze di D&O e di RC professionale, dove i massimali di polizza di solito non sono mai particolarmente elevati e dove le richieste risar­citorie possono arrivare a livelli particolarmente alti.

Il caso
Un’azienda dopo anni di continua crescita e sviluppo decide di sottoscrivere una polizza D&O con una primaria compa­gnia di assicurazioni. La scelta viene fatta facendo una certa scrematura tra diverse compagnie in modo da scegliere quella che nel rapporto qualità prezzo sembra la migliore. Nella scelta il cliente viene assistito da un intermediario, che è lo stesso che li segue per tutti gli altri con­tratti assicurativi.

La polizza stipulata ha un massimale di € 1.000.000,00. Un massimale di per se stesso non molto elevato, ma considerato che per l’assicurato si trattava una tipologia di rischio nuova e nell’ottica di un contenimento di costi, al momento della sottoscrizione del rischio era apparsa una somma adeguata.

Per qualche anno non succede niente, finché un giorno una cordata di azionisti di minoranza, sentendosi danneggiata da alcune scelte strategiche dell’azienda che avevano com­portato un forte ridimensionamento del fatturato complessivo della stessa, decide di agire contro l’amministratore delegato, sostenendo che abbia operato non in conformità alle deleghe a lui rilasciate e quindi in eccesso di potere.

La richiesta risarcitoria  
La richiesta danni, che parte dal calo di fatturato subito dall’azienda, è pari ad € 14.000.000,00 contro un massimale di € 1.000.000,00 assicurato in polizza.  Ovviamente la richiesta risarcitoria è un po’ pretestuosa perché tiene conto non del danno reale subito dall’azienda (mancato guadagno), ma solo del calo del fatturato.

È presumibile pertanto che in sede giu­diziale si possa arrivare (nel caso venga accertata una effettiva responsabilità) ad un indennizzo nettamente più basso. Di fronte ad una pretesa così elevata si in­staura un contenzioso davanti al tribunale competente con intervento di avvocati e quant’altro. Come si comporterà la com­pagnia di assicurazione? La polizza D&O stipulata rispetta il dettato dell’art. 1917 c.c. o lo avrà derogato?

La clausola gestione delle spese del sinistro e vertenze legali utilizzata dalla compagnia stabilisce  
“Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste ecceda­no il Massimale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saran­no ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l’Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.”

L’impostazione della clausola citata deroga in modo sostanziale al terzo comma dell’art. 1917 c.c. e come tale stabilisce che, a prescindere da come andrà a finire il contenzioso, considerato che il massimale è 1 e la richiesta risarcitoria è 14 la compagnia è tenuta a pagare un quattordicesimo delle spese legali (in proporzione al rispettivo interesse), restando i tredici quattordicesimi a carico dell’assicurato.

La posizione della compagnia  
Appellandosi alla norma sopra descritta scarica il grosso dei costi della gestione delle spese inerenti la vertenza legale sull’assicurato.

Diritto
È legittima la posizione della compagnia? Come abbiamo visto l’art. 1917 c.c. è derogabile da parte delle parti. Essendo comunque una mo­difica che lede apertamente gli interessi della parte più debole, a nostro avviso, affinché sia legittima bisogna che sussista la doppia firma ai sensi dell’art. 1341 c.c. che disciplina le clausole vessatorie. Senza una firma a parte è da ritenere che l’assicurato possa impugnare detta norma contrattuale. In presenza però della firma l’as­sicurato non ha a disposizione nessun arma a suo favore a discapito della compagnia.

Conclusione  
Nell’ambito della responsabilità civile, non tutte le polizze seguono la disposizione prevista dal codice civile in materia di ripartizione delle spese legali. Questa differenziazione è più spinta nella RC professionale e nella D&O rispetto alle altre polizze di RC presenti sul mercato.

Questa proble­matica accentua le difficoltà dell’assicurato, in considerazione del fatto che proprio in queste due tipologie di prodotti solitamente i massimali non sono mai particolarmente elevati e i danneggiati spesso partono con richieste di risarcimento molto importanti. Per questa ragione bisogna prestare particolare attenzione a questa norma in funzione dell’adeguatezza del prodotto venduto all’assicu­rato. Vediamo qui di seguito alcune clausole presenti sul mercato.

LLOYD’S RC PROF  
Articolo 22 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali  Gli Assicuratori assumono, fino a quan­do ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.  Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite addi­zionale pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto mas­simale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.  Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispon­dono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

AIG RC PROF
5.5 Ripartizione del danno Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimen­to coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qua­lora le somme richieste eccedano il Mas­simale), le spese di difesa, i risarcimenti di danni e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l’Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. 

ZURICH RC AMM
4.4 nel caso in cui una richiesta di risarcimento dovesse riguardare fattispecie solo parzialmente coperte nella presente in polizza, oppure qualora le somme ri­chieste eccedano il Massimale in eccesso per gli Ammi­nistratori non esecutivi, o i sottolimiti, le spese legali e le perdite patrimoniali connesse a pronunce di condanna o a transazioni dovranno essere ripartite secondo buona fede e correttezza tra la Società e la Persona assicurata e l’Assicuratore, secondo il rispettivo interesse. 

LLOYD’S RC AMM  
6.2 Ripartizione  Eccettuato quanto previsto dall’Articolo 1.2 – Oggetto dell’assicurazione, l’Assicuratore non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della Socie­tà. Conseguentemente, nel caso in cui una Richiesta di risarcimento dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la Società, le Persone assicurate e l’Assicuratore faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un’equa ripartizione tra gli stessi delle Perdite e dei Costi di difesa inerenti alle fattispecie sopra menzionate. 

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE RC AMM  
6.2 Ripartizione Eccettuato quanto previsto dagli Articoli 1.2 – Oggetto dell’assicurazione, “Rimborso alla SOCIE­TÀ, l’ASSICURATORE non ha alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore o per conto della SOCIETÀ.
Conseguentemente, nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell’oggetto della Polizza, sia fattispecie escluse dalla stessa, la SOCIETÀ, le PERSONE ASSICURATE e l’AS­SICURATORE faranno tutto quanto è in loro potere al fine di pervenire ad un’equa ripartizione tra gli stessi delle PERDITE e dei COSTI DI DIFESA inerenti alle fattispecie sopra menzionate.